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- Categoria: 2014
- Pubblicato Martedì, 26 Agosto 2014 07:07
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Con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione al Dl 90/2014 si è completato il primo passo della Riforma della Pubblica Amministrazione annunciata dal Governo Renzi all'inizio di Giugno. Molte le novità del provvedimento che è stato profondamente rivisto durante l'esame parlamentare. Tra le novità principali, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il decreto dispone l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Per quanto attiene a quest'ultimo, si dispone che, in via generale, l'istituto non può trovare comunque applicazione prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pensionamento anticipato (62 anni). Il provvedimento contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle P.A.. In particolare, si dispone la rimodulazione delle percentuali del turn over, per il quinquennio 2014-2018, per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti), per gli enti di ricerca e per gli enti territoriali. Sono inoltre previste l’ulteriore proroga dei contratti a termine stipulabili dalle province per specifiche necessità (già prorogati al 31 dicembre 2014) e la non applicazione dei limiti assunzionali previsti per determinate fattispecie lavorative ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da specifici finanziamenti. Tuttavia riteniamo non sufficienti le misure approvate al fine di poter riscontrare una soluzione definitiva e complessiva del personale precario in forza alle pubbliche amministrazioni presenti in ambito Regione Siciliana, stante il permanere in capo ai singoli enti interessati l’obbligo di osservare precisi vincoli e parametri che limitano gli effetti tanto auspicati di un’assunzione a tempo indeterminato. Pur condividendo la ridefinizione delle percentuali di spesa entro cui operare le assunzioni a tempo indeterminato in regime di turn-over, consentendo l’utilizzo di una percentuale maggiore di risorse resisi disponibili a seguito delle cessazioni intervenute negli anni precedenti ed apprezzare l’abrogazione del comma 7 dell’art 76 del decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010, che sottrae gli enti all’obbligo di mantenere al di sotto del 50% l’incidenza della spesa personale su quella corrente ai fini di possibili assunzioni, non comprendiamo bene la volontà del legislatore che se da una parte agevola le assunzioni a tempo indeterminato puntando a un ricambio generazionale, dall’altra non tiene in debita considerazione la specificità del personale già in forza negli enti e non prevede alcuna tutela delle professionalità acquisite.
Di fatto la normativa a regime in materia di assunzione personale nella P.A. e in particolare dei rapporti di lavoro a tempo determinato, oggi si presenta ancora alquanto complessa e articolata, se la riforma consente una maggiore flessibilità nella gestione delle poche risorse disponibili, la stessa non si completa con le procedure di reclutamento che sottostanno a una molteplicità di vincoli di natura economica.
Il decreto 101/2013 convertito in legge n. 125/2013, nel subordinare la prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine oltre il 31 dicembre 2014, all’avvenuta approvazione del piano triennale del fabbisogno personale, da parte delle rispettive amministrazioni , finalizzando questa all’assunzione con contratto a tempo indeterminato delle figure professionali individuate, entro e non oltre il 31 Dicembre 2016, non riscontra la condizione degli enti che, pur manifestando la volontà di procedere in tale direzione, risultano impediti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno, da risorse insufficienti a programmare assunzioni, da sopraggiunte condizioni economiche che ne hanno dichiarato il dissesto finanziario o hanno fatto ricorso al piano di rientro con conseguente blocco delle assunzioni e non da sottovalutare le disposizioni impartite con la legge di conversione del decreto legge 66/2014 che subordina a decorrere dal 1 Gennaio 2015 l’assunzione di nuovo personale, al rispetto dei termini di pagamento delle forniture di beni e servizi entro 60 gg dalla data di presentazione della fattura, in ossequio alle direttive della comunità europea, in ultima analisi assume una valenza non trascurabile sotto il profilo economico la compartecipazione ai costi da parte della Regione Siciliana che non può sottrarsi a tale onere dopo aver legiferato in materia per oltre un ventennio .
Alla luce di quanto esposto, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali riteniamo quanto mai opportuno e immediato un intervento normativo da parte del governo nazionale prima e regionale dopo, che consenta di andare in deroga fino al 31 dicembre 2016, posticipando il termine fissato dall'art 4 comma 9 bis della legge 125/2013 , al fine di tutelare il personale con contratto a tempo determinato in forza presso Amministrazioni che risultano impedite nel procedere all’assunzione di personale per le motivazioni in precedenza citate, sanzionando coloro che arbitrariamente non ottemperano al ricorrere delle condizioni utili per il reclutamento di nuovo personale .
Così come ripetutamente asserito e proposto da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali , durante l’approvazione del decreto legge 101/2013 e successiva legge di conversione così come durante l’esame della legge di stabilità nazionale relativa all’anno 2014, la problematica in esame merita un capitolo a sé che muova da presupposti diversi, che riconosca la professionalità acquisita dal personale interessato e il ricorso a misure straordinarie che sottraggono questi alle ordinare procedure di reclutamento non considerandole nuove assunzioni, dall’altra storicizzare la spesa considerando ordinario e stabile il fondo istituito ai sensi dell’art 30 comma 7 della LR 5/2014 per compensare eventuali squilibri di bilancio intervenuti per effetto del comma 6 del medesimo art. 30 .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
