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MGLIl c.d. Decreto Crescita, all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il decreto 17 Marzo 2020 adottato dal Presidente del Consiglio di Ministri a seguito di intesa in Conferenza Stato-Città in data 11 dicembre 2019, tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 gennaio 2020, recante (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni), interviene per dare attuazione all'art 33, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2019 con effetti dal 20 aprile 2020; consentendo di fatto ai comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione .

 

1. specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione :

 

a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;

 

 

b) Entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata.

 

 

2. individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;

 

Tabella 1,  sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della

Spesa del personale dei comuni rispetto alle Entrate correnti :

 

 

Fasce demografiche

Comuni

virtuosi

Comuni  Fascia intermedia

 con moderata incidenza della spesa personale

Comuni non virtuosi

con elevata incidenza della spesa personale

a) comuni con meno di 1.000 abitanti

29,50%

da 29,51% a 33,49%

33,5%

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

28,60%

da 28,61% a 32,59%

32,6%

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

27,60%

da 27,61% a 31,59%

31,6%

d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

27,20%

da 27,21% a 31,19%

31,2%

e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

26,90%

da 26,91% a 30,89%

30,9%

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

27,00%

da 27,1% a 30,99%

31%

g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti

27,60%

da 27,61% a 31,59%

31,6%

h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti

28,80%

da 28,81% a 32,79%

32,8%

i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

25,30%

da 25,31% a 29,29%

29,3%

 

3. determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

 

 

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’articolo 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’articolo 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’articolo 4 comma 1:

Tabella 2

                                     Fasce demografiche

 

 

         2020

 

    2021

 

   2022

 

      2023

 

  2024

a) comuni con meno di 1.000 abitanti

     23,0%

     29,0%

    33,0%

      34,0%

     35,0%

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

     23,0%

     29,0%

    33,0%

      34,0%

     35,0%

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

     20,0%

     25,0%

    28,0%

      29,0%

      30,0%

d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

     19,0%

     24,0%

    26,0%

       27,0%

      28,0%

e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

     17,0%

     21,0%

    24,0%

       25,0%

      26,0%

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

       9,0%

     16,0%

    19,0%

       21,0%

      22,0%

g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti

      7,0%

     12,0%

    14,0%

       15,0%

      16,0%

h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.

      3,0%

       6,0%

      8,0%

        9,0%

      10,0%

i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

      1,5%

       3,0%

      4,0%

        4,5%

        5,0%

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’articolo 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione

 

 

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo voluto riportare in premessa gli elementi essenziali cui le Pubbliche Amministrazioni devono fare riferimento alla luce del DPCM 17 Marzo 2020 attuativo dell'art 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ai fini di attivare nuove procedere di reclutamento personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche attraverso la ricontrattualizzazione die rapporti di lavoro in essere da tempo parziale a tempo pieno; ciò, a motivo di quanto questa segreteria intende portare avanti e sostenere nell'interesse esclusivo e prioritario della stessa, notiziando il personale interessato su concetti normativi fondamentali per non restare estranei ed emarginati dalla materia trattata, solo avendo un quadro chiaro entro cui muoversi si può fare risultato, tenendo conto dei processi di stabilizzazione ancora addivenire, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio presso enti in dissesto o con piani di riequilibrio approvati .

Un'informazione base che ci consenta di potere intraprendere un confronto con le rispettive amminstrazioni, avendo contezza di cosa vuol dire ente virtuoso , di fascia intermedia, non virtuoso, rispettare le soglie percentuali tra rapporto spesa di personale/entrate correnti, e così via ; avere contezza del proprio ente sotto il profilo di capacità assunzionali . 

 

Come segreterai MGL Regione e Autonomie Locali ci siamo già attivati nel merito presso le rispettive Amministrazioni con una propria nota inoltrata alla pec istituzionale dell'ente stesso.

                                                         

                                                           Il Segretario Generale

                                                                                           Giuseppe Cardenia