MGL

 Per una maggiore conoscenza dei contenuti dell'Accordo  si riportano di seguito i primi due articoli dello stesso,

 

Art. 1 campo di applicazione ed efficacia

 

1. Il presente accordo tra le parti che hanno istituito il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, sottoscritto ai sensi dell’art. 1, comma 157, legge 205 del 27 dicembre 2017, ha per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

2. La regolamentazione definita nel presente accordo si applica al personale di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, destinatario del Fondo Perseo-Sirio, che sia stato assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente accordo. L’avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza delle amministrazioni e del Fondo Perseo-Sirio mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

  

 

Art. 2 Definizioni

 

1. Ai fini del presente accordo si intende per: a) “Fondo”: il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio; b) “assunzione”: l’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti  sono   destinatari del “Fondo”; non rientra nella nozione di “assunzione”: 1) il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea; - non è inoltre considerata “assunzione”, ai soli fini del presente accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019: 2) - la progressione di carriera; 3) - l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale; 4) -l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro.  c) “amministrazione/i”: l’amministrazione o le amministrazioni datrici di  lavoro i cui dipendenti sono individuati - dagli accordi istitutivi e, sulla base di questi, dallo Statuto del Fondo Perseo-Sirio - quali destinatari del “Fondo”

 

Si precisa che la dichiarazione và resa utilizzando il modello rinuncia sotto riportato, dal solo personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indipendentemente dalla natura partime o fulltuime,l'ente curerà la trasmissione delle dichiarazioni di rinuncia acquisite al proprio protocollo al soggetto terzo chiamato a gestire il Fondo Perseo Sirio (modificare il modello a secondo l'ipotesi che ricorre inserendo la dicitura "a tempo parziale" o "a tempo pieno"  )

     

Modello Rinuncia  

                                                                                   Il Segretario Generale 

                                                                  Giuseppe Cardenia