MGL Come da impegni assunti durante i lavori del Forum regionale sul precariato del 30 Ottobre u.s. tenutosi presso Università agli Studi di Palermo, è stata articolata e definita da parte di questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, la proposta che sarà oggetto di concertazione nei giorni a seguire, con tutte le parti interessate (ANCI Sicilia, Governo Regionale, Deputazione regionale e nazionale, Amministratori locali, Personale direttamente interessato).

Dandoci tempi relativamente brevi per addivenire ad una posizione comune da sostenere unitariamente nei confronti del Governo Nazionale in sede di esame e approvazione legge di stabilità 2015 nelle Commissioni di merito di Camera e Senato, sollecitiamo gli enti, comunque a porre in essere nei limiti di quanto è normativamente consentito gli atti propedeutici a riscontrare il dettato di cui all’art 4 commi 6 e 9 della legge 125/2013.

Ad ogni buon fine si rappresenta la necessità, di ribadire che, non sarà tollerato alcunché nei confronti delle istituzioni preposte, chiamate a riscontrare quanto andremo a sostenere con l’apporto imprescindibile della categoria; precisando che al di là di ogni ragionevole dubbio deve essere chiaro a tutti che il nostro operato è consequenziale ad una programmazione che diversifica nel tempo le azioni da intraprendere; a tal proposito non è escluso il ricorso ad una paralisi totale delle attività nell’ambito delle amministrazioni locali presenti sul territorio e in ultima analisi l’avvio di una procedura legale da intraprendere contestualmente nei confronti di tutte le amministrazioni degli enti locali .

La possibilità di intraprendere un’azione legale non ci spaventa e non la escludiamo a priori, ma vogliamo essere cauti, stante l’incertezza sull’esito che questa può determinare alla luce della normativa vigente in materia, al di là di quanto altri possano rappresentare avendo fiutato un interesse e un business.

Di fatto oggi, fino a nuova normativa, lo stato italiano ha con proprio decreto del 6 settembre 2001, n. 368, dato attuazione alla direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato; sancendo principi che non possono essere assoggettati a interpretazioni del tutto personali a secondo la convenienza; precisando che la reiterazione di più contratti a termine oltre il limite massimo di 36 mesi comporta la trasformazione degli stessi a tempo indeterminato solo ed esclusivamente nel settore privato, diversamente nella pubblica amministrazione, quantifica e riconosce un danno economico (alcune sentenze hanno quantificato in 20 - 30 mesi di retribuzione) al lavoratore dipendente interssato con la risoluzione immediata del contratto in essere.

  

                                                                           Il Segretario Generale

                                                                                     Giuseppe Cardenia