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- Pubblicato Venerdì, 11 Dicembre 2020 11:35
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Oltre al danno la beffa ! E’ il rischio concreto a cui vanno incontro migliaia di dipendenti della Pubblica Amministrazione in Sicilia, in servizio presso gli Enti Locali presso settore dei servizi sociali, della polizia locale e della protezione civile, se non si interviene tempestivamente sulla norma che dispone a favore di detto personale una quota delle risorse del “Fondo perequativo degli enti locali” intesa come premio di produttività ed indennità aggiuntiva, calcolato in base alle ore lavorate in aggiunta al contratto di lavoro e suddivisa tra il personale impegnato nelle attività direttamente connesse a fronteggiare l'emergenza Covid-19.
La norma posta sotto lente d’ingrandimento, è la legge regionale n. 9/2020, che all’art.11 comma 1 istituisce presso l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il "Fondo perequativo degli Enti Locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo il comma 2 dell'articolo 5 ; disponendo al successivo comma 2 che le risorse del fondo medesimo sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni, determinate dalla riduzione dei tributi locali e dei canoni che gravano sugli operatori economici del territorio, penalizzati dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19 .
In ossequio a tale disposizione, in data 10 Agosto c.a. il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dava comunicazione sul proprio sito istituzionale, che era stata siglata l’intesa all’interno della Conferenza Regione-Autonomie Locali, andando a determinare le modalità di ripartizione del Fondo relativo all’art 11 della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 e fissava al 15 Ottobre 2020 (successivamente prorogato al 31 Ottobre 2020) il termine ultimo entro cui i comuni interessati dovevano trasmettere al Dipartimento sopra citato l'allegata scheda (Allegato 3) previa approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile Servizio Finanziario, che riportava i dati relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste; decorso il termine sopra indicato, i comuni inadempienti erano esclusi dal riparto .
In merito alla quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, destinata ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 11 della l. r. 9/2020, al ristoro del personale di polizia locale, protezione civile e servizi sociali, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico Covid-19 la Conferenza Regione – Autonomie Locali , si rileva al punto 3 dell’intesa, un accantonamento pari a 15 milioni di Euro ( 5% sul Fondo) in attesa di definire i criteri di riparto a seguito di un preliminare confronto con le parti sociali .
Ciò premesso, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali manifestiamo perplessità sull’esigibilità delle somme accantonate, da parte del personale beneficiario delle stesse, stante le incongruenze rilevate e annotate come promemoria all’Assessore Regionale alle Autonomie Locali On. Grasso e al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Autonomie Locali, Dott. Rizza, alle quali abbiamo attenzionato con propria nota MGL Regione e Autonomie Locali quanto rappresentato, rivolgendo l’invito ad intervenire nel merito per tutelare e riconoscere un diritto maturato a seguito delle prestazioni rese dal personale interessato, senza limiti di tempo, esposto continuamente al rischio di contrarre il virus , per ottemperare al proprio dovere di dipendente delle Pubblica Amministrazione dando assistenza senza soluzione di continuità alle rispettive comunità presso cui si trovavano ad operare; contestualmente a ciò, dare certezze sull’erogazione delle somme maturate facendo chiarezza su alcuni aspetti procedurali che di seguito si riportano :
a) L’art 11 comma 2 della l.r. 9/2020 destina le risorse del Fondo di cui al comma 1 alla compensazione delle minori entrate dei comuni, chiamati a quantificarle in coerenza con le effettive esenzioni/ riduzioni/ concessioni esitate dal comune stesso, trasmettendo l'allegata scheda 3, previa attestazione di regolarità contabile, al Dipartimento Regionale Autonomie Locali entro il 31 Ottobre u.s. per essere ammessi alla ripartizione effettiva del fondo, diversamente l’ente viene estromesso dal riparto del fondo perequativo .
là dove l’ente non ha adottato alcun provvedimento di esenzione/riduzione/concessione che legittima la richiesta di compensazione di minori entrate, a seguito del quale viene estromesso dal Fondo di riparto, l’ente sarà comunque destinatario della quota parte delle somme accantonate ( 5% sul totale del fondo pari a 15 milioni di Euro) per compensare, ai sensi del comma 8 dell'art 11, le prestazioni rese dal personale di polizia locale, protezione civile e servizi sociali, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico Covid-19 come premio di produttività ed indennità aggiuntiva, calcolato in base alle ore lavorate in aggiunta al contratto di lavoro ?
la quota accantonata ai sensi del comma 8 art 11 è pari al 5% così come è stata determinata nell'intesa siglata a valere sul totale del fondo perequativo enti locali (15 milioni sui 300 milioni del fondo) o diversamente, prevale la norma a regime tche dispone "fino al 5%" sulla base delle risorse proporzionalmente assegnate da determinare, demandando al libero arbitrio degli Enti la percentuale da applicare ?
l’assegnazione delle somme a ciascun ente avviene in proporzione a quale parametri ? altresì, il richiamo al limite previsto dall’art 63 del decreto legge 18/2020 convertito in legge 27/2020, (dispone il riconoscimento di un premio pari a € 100 rapportato alle giornate di effettiva presenza, a favore dei dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000,00 euro) quale effetti sortisce sulla quantificazione del premio di produttività ed indennità aggiuntiva da riconoscere al dipendente interessato ?
quali sono le motivazioni che hanno determinato a distanza di 5 mesi dall'avvenuta sigla dell'intesa in sede di conferenza Regione Autonomie Locali , su nulla di fatto ?
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo già investito il competente Dipartimento Regionale alle Autonomie Locali e l’Assessore di riferimento On Grasso sulla problematicah attenzionata, dando al contempo informativa a tutte le amministrazioni locali sul territorio regionale, in merito a quanto sollevato .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia

