MGLL’Art 87 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2020 n. 27 ha disciplinato misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo che, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; la materia è stata successivamente ripresa e prorogata negli effetti apportando alcune modifiche ed integrazioni con l’art 263 del successivo decreto 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n.77 ed in particolare con il comma 1; in ultimo vige, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 Ottobre 2020, che dispone :

 

"Art 1- Lavoro Agile  

1.  Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.

 2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.  

 3.  Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto

 4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.” 

 

"Articolo3 (Modalità organizzative)

 1. Ai fini di cui all’articolo 1, tenuto conto della mappatura di cui all’articolo 2, comma 3, e comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni già definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza:

 a. organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto di quanto previsto al comma 3; 

b.  adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;  

C. adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza; 

d.  favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi; 

e.  tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l’accesso multicanale dell’utenza. È in ogni caso consentito, ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.

3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. 

 4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.”

 

“Articolo 4 (Flessibilità del lavoro) 

 1. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l’amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali. 

 2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

 3. L’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.”

 

Articolo 5 (Svolgimento dell’attività di lavoro agile) 

 1.  Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. 

 2. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità. 

 3. Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l’individuazione di fasce di contattabilità , al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.”

 

Alla luce di quanto rappresentato che ben regolamenta il servizio prestato nella Pubblica Amministrazione, in fase emergenziale motivata da fenomeno epidemiologico COVID-19, appaiano del tutto fuori luogo è frutto di improvvisazione e scarsa preparazione le disposizioni di servizio notificate in questi giorni da “certi funzionari” a diverse unità di personale dipendente in servizio presso gli Enti Locali della Sicilia, attraverso le quali si chiede il recupero delle ore non prestate nei periodi emergenziali di , da annotare che detto personale era assegnato a strutture pubbliche per le quali il Sindaco di riferimento ha disposto la chiusura senza provvedere a nuova assegnazione del personale interessato ad altri settori nel rispetto delle mansioni ascrivibili alla categoria contrattualizzata.

Abbiamo più volte scritto alle Amministrazioni Locali presenti sul territorio della Regione Sicilia, richiamando la loro attenzione sulle direttive ministeriali impartite in materia di contenimento COVID-19 a cui scrupolosamente attenersi per il buon andamento della Pubblica Amministrazione, sottolineando alcuni passaggi importanti riportati nel dettato normativo di cui all’Art 87 del Decreto Legge 18/2020 , mai è stato fatto riferimento a possibili recuperi di ore non prestate, diversamente come segreteria ci siamo spesi presso il governo regionale e l’assemblea regionale siciliana altrettanto, per estendere il diritto riconosciuto al personale dipendente anche a favore del personale utilizzato in ASU in un primo momento chiamato a recupero delle ore non prestate, successivamente limite superato con l’approvazione di apposita norma regionale a loro favore che estendeva il diritto al non recupero 

 

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, ci rendiamo conto per l’ennesima volta del ruolo importante che siamo chiamati a ricoprire a favore della categoria, data la latitanza e l’indifferenza di chi come noi e più di noi dovrebbe vigilare e fare rispettare le norme a tutela e salvaguardia di diritti consolidati, che mai a nessuno permetteremo di calpestare .

 

 

                                                     Il Segretario Generale

                                                                               Giuseppe Cardenia