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Cosa devi sapere per le procedure di stabilizzazione.

Lettera ai sindaci dei Comuni Siciliani del 17/05/2018

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Comunicato Stampa 10 Febbraio 2019

MGL MGL... rompe troppo e da fastidio a chi era abituato a coltivare il proprio orticello in modo indisturbato a discapito degli altri .
Oggi che per l'ennesima volta ci apprestiamo e auspichiamo a fare risultato ...questo si vuole impedire...o almeno evitare di  riconoscere il lavoro che abbiamo fatto contro tutti ..contro l'indifferenza e l'ostruzionismo di Cgil Cisl Uil e CSA  , contro chi era preposto ad interpretare e applicare le norme in modo corretto tutelando diritti consolidati ..come quello di avere riconosciuta la professionalità e le competenze maturate in quasi 30 di servizio prestato .
Cari colleghi questi anonimi signori non sono a conoscenza del lavoro fatto  in silenzio e senza sosta dal MGL ..quante  amarezze e a quante delusioni siamo andati incontro quando abbiamo chiesto a gran voce a Cgil Cisl Uil e CSA di condividere e sostenere la nostra battaglia "applicazione art 20 c.1del decreto 75/2017" e ci hanno lasciato soli !!!...........anzi hanno sostenuto le modalità di stabilizzazione più complesse e articolate concorso per titoli ed esami.........contemplando anche la conoscenza di lingua straniera.
Questo non si  può cancellare..... non si dimentica mai !
Non molliamo! Uniti più che mai, andiamo Avanti come facciamo da 30 anni a questa parte  .
 
                                                                        Il Segretario Generale
                                                                              Giuseppe Cardenia
 
 
 
 

Comunicato Stampa 9 Febbraio 2019

Cattura

Comunicato Stampa 8 Febbraio 2019

MGL

 Il Movimento e' tornato in piazza... blitz durante assemblea provinciale dei sindaci della città metropolitana di Messina riuniti nell'aula del consiglio comunale di Capo d'Orlando alla presenza dell'assessore regionale On. Grasso . Simultaneamente più di 250 persone entrano e cambiano l'ordine del giorno dei lavori prendendosi lo spazio per parlare delle stabilizzazioni...da fare subito procedendo ai sensi dell'art 20 comma 1...del decreto 75/2017, bypassando i pareri della Corte dei Conti ..perché possibile e chiudere subito la problematica senza ulteriori rinvii .

                                                                                     Il Segretario Generale

                                                                              Giuseppe Cardenia

            See the source image  Intervento durante l'assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana  di Messina

 

 

Comunicato Stampa 7 Febbraio 2019

MGL

                                                                                

              Assemblea Territoriale MGL (Leggi l'articolo)

 

            See the source image See the source image

 

 

       DOCUMENTO  ASSEMBLEA

 

 

Il decreto legislativo n. 75/2017 ha introdotto , all’articolo 20 , disposizioni per il superamento del precariato e la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata nella Pubblica Amministrazione, così come meglio esplicitato dalla circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica , che ha dettato indirizzi operativi. I commi 1 e 2 del citato art 20 del decreto legislativo in parola, così come ribadito all’art 26 comma 6 della legge regionale n. 8 del 8/8/2018, costituiscono i due pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale e transitorio per il triennio 2018/2020, al fine di tutelare e valorizzare forme di lavoro precario che si sono protratte nel tempo, riconoscendo loro le professionalità e le competenze maturate, poste a servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di quest’ultime. A tal uopo si rappresenta che il piano dei fabbisogni delle amministrazioni interessate và definito tenendo conto delle disposizioni normative contenute ai commi 1 e 2 del citato articolo 20, con particolare riferimento alla platea degli aventi diritto e tenuto conto della facoltà di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato, così come stabilito al comma 3 del medesimo articolo. In relazione alla determinazione della platea degli aventi diritto , è opportuno precisare che

 

- a) risulta destinatario delle procedure di stabilizzazione diretta, ai sensi del comma 1 del citato articolo 20 il personale non dirigenziale, che è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria a tempo determinato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria per esami o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza; in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 nonché alla data di entrata in vigore del decreto 75/2017 (22 giugno 2017) e abbia maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio anche non continuativi, negli ultimi otto anni, nel profilo e/o categoria professionale in cui l’amministrazione intende operare l’inquadramento .

 

- b) risulta destinatario di procedura concorsuale riservata, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 il personale non dirigenziale, che successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2015, è titolare di contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato al 31 dicembre 2017 presso l’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio anche non continuativi , negli ultimi otto anni.

 

Ciò premesso, risulta alquanto discutibile la posizione assunta oggi dalla Corte dei Conti con le deliberazioni n 27/2019/PAR e n 28/2019/PAR ratificate rispettivamnente ai Comuni di Milazzo e San Pier Niceto a risposta dei tre quesiti dagli stessi formulati ; sia dalle OO.SS. che a distanza di 24 mesi assecondano i parerei resi dalla Corte dei Conti della Sicilia Sezione di Controllo  avvalorando la tesi , che necessitano regole e procedure chiare capaci di sgombrare le procedure da dubbi e criticità che a nostro avviso vengono precofezionate ad arte, per mascherare una mncata volonta politica a chiudere definitivamente l'annosa problematica del precariato storico in sicilia .

 

Mai come ora, la materia "stabilizzazione precariato storico" riscontra soluzioni, regole chiare e procedure lineari che non lasciano adito a dubbi e interpretazioni di sorte e di parte, se svincolate da un volere politico ombroso e tentennante nel riconoscere e affermare ciò che prima il legislatore nazionale e poi quello regionale hanno approvato

 

Che la Corte dei Conti della Sicilia Sezione di Controllo, sintetizzi la posizione assunta nei confronti del personale storico in servizio presso gli enti locali della Regione Sicilia, destinatario dei provvedimenti di stabilizzazione ai sensi del dcereto legislativo 75/2017 e ll.rr. n. 3/2016 e n. 8/2018 , sostenendo che "il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari non può in ogni caso assorbire risorse finanziarie superiori al 50% di quello recluatato attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all'esterno" altresì che " dato il vincolo di destinazione delle risorse regionali alle procedure di stabilizzazione, l'entità di dette risorse aggiuntive, affinchè possa dirsi garantito l'adeguato accesso dall'esterno, non potrebbe superare in ogni caso l'importo di quelle a carico del bilancio e destinate al reclutamento ordinario" è assolutamente incomprensibile sotto il profilo normativo date le finalità e l'eccezionalità della norma esitata dal Governo Nazionale, proprio per superare le forme di precariato protrattesi nel tempo , valorizzando , nel rispetto delle regole di cui all'art 97 della costituzione , le professionalità da tempo maturate e poste a servizio delle pubbliche amministrazioni in coerenza con i fabbisogni e le esigenze orgnaizzative e funzionali di quest'ultime

 

Di fatto tale principio si scontra con le disposizioni ministeriali a regime, dettate con circolare n.3/2017, dove al capoverso 3.2 .1 comma 2 in modo chiaro e inequivocabile sancisce che "l'art 20 comma 2 consente alle amministrazioni, per il triennio 2018/2020, di bandire procedure concorsuali riservate , in misura non superiore al 50% dei posti disponibili ; al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti" evidenziando che "la previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle fascoltà assunzionali dell'ente" precisando che "le risosre dell'art 9 comma 28 del decreto 78/2010 sono, invece, per intero destinate alle finalità dell'art 20, commi 1 e 2, del decretoL.vo 75/2017" .

 

Come sopra rappresentato, non necessitano regole chiare o avviare tavoli per definire criteri inequivocabili e validi per tutti, perchè di fatto già scritte e a regime da 24 mesi; diversamente serve una forte e decisa presa di posizione da parte del governo regionale sulla questione sollevata, una direttiva immediata da parte dell'assessore regionale Grasso che confermi la leggittimità delle procedure seguite in ordine all'applicazione della quota di riserva a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno sulle capacità assunzionali dell'ente e non già estese anche alle somme aggiuntive appositamente previste e in modo esclusivo a favore delle stabilizzaioni.

 

Ciò premesso, riteniamo quanto mai opportuno richiamare l'attenzione su un'altro aspetto non meno importante della vicenda, che solo come MGL Regione e Autonomie Locali, sindacato maggiormnente rappresentativo della categoria abbiamo sempre posto a centro della discussione contro l'indifferenza e la ferma opposizione di funzionari, segretari comunali e altre organizzazioni sindacali, siamo certi che la categoria in esame, è assoggettabile alle modalità di reclutamento dettate dall'art 20 comma 2 del decreto 75/2017 ? Quanti enti hanno correttamente relazionato in ordine alle modalità di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale da stabilizzare, da cui addivenire alle modalità di stabilizzazione ? Possiamo escludere a priori che il personale in esame non riscontri i requisiti e i presupposti prescritti dall'art 20 comma 1 del decreto lgvo 75/2017 ovvero assunzione diretta ?

L'assessore Grasso non può sottrarsi alle proprie responsabilità tanto meno esimersi dal prendere posizione e dimostrare per una volta di tutelare e difendere i diritti maturati da una categoria in trent'anni di servizio regolarmente prestato !

 

 Addì 6 Febbraio 2019

                                                                                 Segreteria Generale MGL

                                                                                        Giuseppe Cardenia  

 

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