Comunicato Stampa 7 Febbraio 2019
Assemblea Territoriale MGL (Leggi l'articolo)
DOCUMENTO ASSEMBLEA
Il decreto legislativo n. 75/2017 ha introdotto , all’articolo 20 , disposizioni per il superamento del precariato e la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata nella Pubblica Amministrazione, così come meglio esplicitato dalla circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica , che ha dettato indirizzi operativi. I commi 1 e 2 del citato art 20 del decreto legislativo in parola, così come ribadito all’art 26 comma 6 della legge regionale n. 8 del 8/8/2018, costituiscono i due pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale e transitorio per il triennio 2018/2020, al fine di tutelare e valorizzare forme di lavoro precario che si sono protratte nel tempo, riconoscendo loro le professionalità e le competenze maturate, poste a servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di quest’ultime. A tal uopo si rappresenta che il piano dei fabbisogni delle amministrazioni interessate và definito tenendo conto delle disposizioni normative contenute ai commi 1 e 2 del citato articolo 20, con particolare riferimento alla platea degli aventi diritto e tenuto conto della facoltà di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato, così come stabilito al comma 3 del medesimo articolo. In relazione alla determinazione della platea degli aventi diritto , è opportuno precisare che
- a) risulta destinatario delle procedure di stabilizzazione diretta, ai sensi del comma 1 del citato articolo 20 il personale non dirigenziale, che è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria a tempo determinato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria per esami o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza; in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 nonché alla data di entrata in vigore del decreto 75/2017 (22 giugno 2017) e abbia maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio anche non continuativi, negli ultimi otto anni, nel profilo e/o categoria professionale in cui l’amministrazione intende operare l’inquadramento .
- b) risulta destinatario di procedura concorsuale riservata, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 il personale non dirigenziale, che successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2015, è titolare di contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato al 31 dicembre 2017 presso l’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio anche non continuativi , negli ultimi otto anni.
Ciò premesso, risulta alquanto discutibile la posizione assunta oggi dalla Corte dei Conti con le deliberazioni n 27/2019/PAR e n 28/2019/PAR ratificate rispettivamnente ai Comuni di Milazzo e San Pier Niceto a risposta dei tre quesiti dagli stessi formulati ; sia dalle OO.SS. che a distanza di 24 mesi assecondano i parerei resi dalla Corte dei Conti della Sicilia Sezione di Controllo avvalorando la tesi , che necessitano regole e procedure chiare capaci di sgombrare le procedure da dubbi e criticità che a nostro avviso vengono precofezionate ad arte, per mascherare una mncata volonta politica a chiudere definitivamente l'annosa problematica del precariato storico in sicilia .
Mai come ora, la materia "stabilizzazione precariato storico" riscontra soluzioni, regole chiare e procedure lineari che non lasciano adito a dubbi e interpretazioni di sorte e di parte, se svincolate da un volere politico ombroso e tentennante nel riconoscere e affermare ciò che prima il legislatore nazionale e poi quello regionale hanno approvato
Che la Corte dei Conti della Sicilia Sezione di Controllo, sintetizzi la posizione assunta nei confronti del personale storico in servizio presso gli enti locali della Regione Sicilia, destinatario dei provvedimenti di stabilizzazione ai sensi del dcereto legislativo 75/2017 e ll.rr. n. 3/2016 e n. 8/2018 , sostenendo che "il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari non può in ogni caso assorbire risorse finanziarie superiori al 50% di quello recluatato attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all'esterno" altresì che " dato il vincolo di destinazione delle risorse regionali alle procedure di stabilizzazione, l'entità di dette risorse aggiuntive, affinchè possa dirsi garantito l'adeguato accesso dall'esterno, non potrebbe superare in ogni caso l'importo di quelle a carico del bilancio e destinate al reclutamento ordinario" è assolutamente incomprensibile sotto il profilo normativo date le finalità e l'eccezionalità della norma esitata dal Governo Nazionale, proprio per superare le forme di precariato protrattesi nel tempo , valorizzando , nel rispetto delle regole di cui all'art 97 della costituzione , le professionalità da tempo maturate e poste a servizio delle pubbliche amministrazioni in coerenza con i fabbisogni e le esigenze orgnaizzative e funzionali di quest'ultime
Di fatto tale principio si scontra con le disposizioni ministeriali a regime, dettate con circolare n.3/2017, dove al capoverso 3.2 .1 comma 2 in modo chiaro e inequivocabile sancisce che "l'art 20 comma 2 consente alle amministrazioni, per il triennio 2018/2020, di bandire procedure concorsuali riservate , in misura non superiore al 50% dei posti disponibili ; al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti" evidenziando che "la previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle fascoltà assunzionali dell'ente" precisando che "le risosre dell'art 9 comma 28 del decreto 78/2010 sono, invece, per intero destinate alle finalità dell'art 20, commi 1 e 2, del decretoL.vo 75/2017" .
Come sopra rappresentato, non necessitano regole chiare o avviare tavoli per definire criteri inequivocabili e validi per tutti, perchè di fatto già scritte e a regime da 24 mesi; diversamente serve una forte e decisa presa di posizione da parte del governo regionale sulla questione sollevata, una direttiva immediata da parte dell'assessore regionale Grasso che confermi la leggittimità delle procedure seguite in ordine all'applicazione della quota di riserva a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno sulle capacità assunzionali dell'ente e non già estese anche alle somme aggiuntive appositamente previste e in modo esclusivo a favore delle stabilizzaioni.
Ciò premesso, riteniamo quanto mai opportuno richiamare l'attenzione su un'altro aspetto non meno importante della vicenda, che solo come MGL Regione e Autonomie Locali, sindacato maggiormnente rappresentativo della categoria abbiamo sempre posto a centro della discussione contro l'indifferenza e la ferma opposizione di funzionari, segretari comunali e altre organizzazioni sindacali, siamo certi che la categoria in esame, è assoggettabile alle modalità di reclutamento dettate dall'art 20 comma 2 del decreto 75/2017 ? Quanti enti hanno correttamente relazionato in ordine alle modalità di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale da stabilizzare, da cui addivenire alle modalità di stabilizzazione ? Possiamo escludere a priori che il personale in esame non riscontri i requisiti e i presupposti prescritti dall'art 20 comma 1 del decreto lgvo 75/2017 ovvero assunzione diretta ?
L'assessore Grasso non può sottrarsi alle proprie responsabilità tanto meno esimersi dal prendere posizione e dimostrare per una volta di tutelare e difendere i diritti maturati da una categoria in trent'anni di servizio regolarmente prestato !
Addì 6 Febbraio 2019
Segreteria Generale MGL
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 5 Febbraio 2019
Stanno alimentando non poco incertezze e confusione i pareri resi dalla Corte dei Conti, con Deliberazioni n. 27/2019/PAR e n. 28/2019/PAR a riscontro dei quesiti formulati, rispettivamente, dalle amministrazioni di Milazzo e San Pier Niceto, in ordine alle modalità di assunzione operate ai sensi dell’art.20 comma 2 del decreto legislativo n 75/2017 e precisamente sull’applicabilità della quota di riserva del 50% prescritta, in funzione dell’adeguato acceso dall’esterno. L’effetto dirompente registrato nell’immediato, è quello di prendere atto dell’avvenuta sospensione delle procedure di stabilizzazione già avviate da alcune amministrazioni locali che avevano di fatto pubblicato i bandi di selezione , ma in alcuni casi ancora peggio, quello di non procedere alla sottoscrizione dei contratti là dove si erano concluse le procedure, come nel caso dei colleghi che prestano servizio proprio nell’ente comune di San Pier Niceto. Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali siamo tempestivamente intervenuti presso l’assessore regionale On. Grasso rivendicando una sua forte e determina presa di posizione nel merito della questione sollevata, al fine di farsi garante delle norme nazionali e ancor prima della norma regionale dalla stessa siglata nel maggio 2018, ovvero l’art 26 della legge regionale n. 8, disponendo direttiva a favore di tutte le amministrazioni interessate, attraverso la quale ribadisca l’infondatezza di quanto pronunciato dalla Corte dei Conti Sicilia Sezione di Controllo e la corretta applicazione del 50% limitatamente alle somme relative alle capacità assunzionali dell’ente e non già alla somme aggiuntive vincolate alle procedure di stabilizzazione , così come più volte ribadito e affermato con proprie direttive del Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana e dal Dipartimento Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione. Possiamo asserire per l’ennesima volta, lo sconfinamento di Organi istituzionali preposti al controllo di sola natura contabile, in argomenti e materie di esclusiva pertinenza politica. Certo è che come categoria non possiamo stare a guardare, ma prendere posizione nell’immediato, tanto più che un nostro silenzio ingiustificato, avvalorerebbe la tesi di chi non attendeva altro per cogliere l’attimo, e motivare ogni possibile ritardo a procedere .
-Assemblea Territoriale convocata per :
Mercoledì 6 Febbraio 2019 ore 15:30
c/o Aula consiliare Comune di Capo d’Orlando
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 01 Febbraio 2018
Non abbiamo mai preteso favori, solo diritti, subordinati al dovere !Questo nostro modo di fare sindacato ci ha permesso di parlare e confrontarci sempre a testa alta, senza agire dietro le quinte a danno della categoria che ci onoriamo di rappresentare, solo così è stato possibile mantenere la nostra presenza sul territorio, considerato che non viviamo di trasferimenti pubblici e non percepiamo lauti stipendi, ma interagendo sempre con spirito di disponibilità e fiducia nell’altro. Ma così non sembra essere per chi, continua ad agire solo in contrapposizione, negando ciò che di fatto è, interpretando norme in modo arbitrario e soggettivo incuranti di ledere diritti consolidati e legittimi del lavoratore, stanco di subire ed essere umiliato . Nonostante il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23/11/2018 prot. n. 0077556, le Amministrazioni continuano a non vedere e non volere prendere atto, che la categoria in esame và assoggettata alle procedure di stabilizzazioni secondo quanto prescritto dall’art. 20 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, con priorità per le categorie A e B ; di contro prendiamo atto come le amministrazioni continuano a fare ricorso a procedure concorsuali attraverso pubblicazione di bandi che richiamano il comma 2 del sopra menzionato art 20, senza però riscontrare agli atti una dettagliata e scrupolosa relazione predisposta dai funzionari preposti che giustificano e documentano sotto il profilo normativo il ricorso a tale procedura . Di contro si motiva il tutto in modo assai approssimativo, richiamando il parere reso dall’Ufficio Legale e Legislativo della Regione Siciliana con nota prot. n. 30164 del 28/12/2018 su richiesta motivata da parte dell’Assessore regionale alle autonomie locali chiamato a riscontrare la nota pervenutagli a firma di questa sigla sindacale , peraltro nella risposta genericamente indicata . Di fatto l’Ufficio legale e legislativo della regione siciliana, motiva la sua posizione con riferimento a recenti sentenze pronunciate dal TAR per la Sicilia sezione staccata di Catania , che ha affrontato la questione tralasciando alcuni aspetti fondamentali che nella lettura della sentenza si riscontrano , che in sede dibattimentale andavano affrontate e evidenziate . Tuttavia ciò che l’Ufficio legale e legislativo della Regione Sicilia , non tiene conto è il parere reso dallo stesso Ufficio in precedenza , in cui la posizione da noi sostenuta trova ampio e indubbio riscontro…..; una cosa è certa la categoria non po’ essere assoggettata a pareri in funzione dei politici che si alternano e funzionari che ruotano.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 16 Gennaio 2019
Dopo il rinvio di ieri, dovrebbero approdare oggi nelle Commissioni di merito i testi di legge del collegato alla legge finanziaria per l’avvio della discussione e approvazione; sempre in giornata dovrebbe tenersi la conferenza dei capigruppo chiamata a programmare le attività dell’ARS, scadenzando i tempi utili per giungere all’approvazione del Bilancio e della Legge finanziaria per l’anno 2019 entro il prossimo 31 Gennaio, dando il via libera a provvedimenti che dovrebbero dare risposta alle innumerevoli problematiche rappresentate dalla deputazione con la presentazione di centinaia di emendamenti. Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali in rappresentanza della categoria, abbiamo ritenuto quanto mai opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di esitare un provvedimento che possa accelerare le procedure di stabilizzazioni attraverso un percorso normativo che nel rispetto delle leggi vigenti in materia, renda più trasparente e praticabile l’adozione di atti propedeutici all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e giungere in tempi relativamente brevi alla stabilizzazione di che trattasi . Solo così potremmo avere certezza sui dati commentati positivamente dal Governo Regionale in ordine all’applicazione della legge Madia in Sicilia, in particolare, “in 47 Comuni le procedure di stabilizzazione sono già concluse e hanno coinvolto 693 persone. In altri 74 Enti l’iter è in fase inoltrata e riguarda 2.385 lavoratori, mentre in altri 142 il percorso appena avviato interessa 4.984 dipendenti”; diversamente, ad oggi, la certezza secondo una nostra analisi dei dati, può essere rilegata a poco più di 3.000 persone di contro ad una platea di 15.000, senza tralasciare che le procedure dovevano concludersi entro lo scorso 31 Dicembre 2018, se non interveniva un rinvio, assoggettando queste al Decreto Lgvo n.75/2017 che ha rasserenato gli animi di amministratori locali e funzionari, non certamente quelli dei lavoratori interessati, che hanno rivissuto un esperienza che pensavano di non rivivere più, il protrarsi in avanti di una condizione sociale non più sostenibile tanto meno condivisibile , stante che si poteva già porre fine all’annosa problematica del precariato con l’anno appena trascorso .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia