Comunicato Stampa 8 Aprile 2019
Non vogliamo precorrere i tempi, ma è possibile che il Consiglio dei Ministri già in questa settimana si pronunci sulla legittimità della norma regionale n. 1/2019, tra gli articoli del testo approvato e pubblicato lo scorso 26 Febbraio sulla GURS, massima attenzione riserviamo all’art. 22 comma 3, che risulta avere condizionato fortemente l’operato delle pubbliche amministrazioni, in ordine alle modalità di reclutamento a tempo indeterminato del personale da stabilizzare, destinatario del provvedimento medesimo. Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali stiamo monitorando l’evolversi della situazione, stante che tanti sono gli attori in campo che auspicano in una bocciatura del provvedimento legislativo, che comporterebbe inevitabilmente delle ricadute negative sulla categoria; anche se gli enti, a priori sono tenuti ad un’attenta valutazione della documentazione in possesso dell’amministrazione che procede alla stabilizzazione, relativa alle modalità di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato operata originariamente dall’ente, che giustificherebbero il ricorso all’art. 20 comma 1, indipendentemente da quanto dettato all’art. 22 comma 3 della l.r.1/2019 .
Diversamente, si mantiene una posizione di massima prudenza, sull’opzione che il personale in servizio presso enti che vengono a trovarsi in una condizione di dichiarato dissesto o con piani di riequilibrio approvati e/o in corso di approvazione, così come il personale in forza presso le ex province regionali, è chiamato a fare entro il prossimo 30 Giugno, manifestando disponibilità a transitare alle dipendenze della RESAIS, Società Regionale a partecipazione di capitale pubblico, tanto cara alla Politica e alle OO. SS., che si stanno spendono certamente non nell’interesse della categoria, stante che ad oggi, un passaggio tout court alle dipendenze della RESAIS comporterebbe automaticamente una rinuncia a tutte le prerogative di dipendente del pubblico impiego, così come viene prospettata.
Di fatto, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali pur manifestando disponibilità a discutere e confrontarci nell’immediato senza rinvii sulla materia, manifestiamo seria preoccupazione e pretendiamo certezze sulle procedure che si intendono adottare, al fine di tutelare e salvaguardare la posizione del lavoratore interessato, ritenendo inaccettabile la sola idea di fare transitare alle dipendenze della RESAIS, personale che una volta assegnato ad altre amministrazioni , anche se con priorità all’ente dove oggi presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato; sarebbe privato della propria identità professionale,ovvero non sarebbe più titolare di firma .
Ai colleghi l’onere di supportarci in questo percorso senza distrazioni o peggio mantenendo posizioni ambigue, che da una parte confida nel nostro operato dall’altra continua a sostenere l’azione dei sindacati diversi da MGL conferendo loro deleghe ad agire .
Si notizia inoltre, sui decreti predisposti e pubblicati sul sito del Dipartimento Regionale Autonomie Locali, in ordine ai quali sono riconosciute a favore dei comuni le somme relative alla I° trimestralità anno 2019, nonché quelle relative alla compartecipazione delle spese sostenute per le stabilizzazioni operate nel periodo 2010 -2016.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 30 Marzo 2019
Non abbiamo mai sostenuto e/o condiviso posizioni di cui non avevamo compreso il fine e/o gli obiettivi, perché consapevoli che le scelte fatte come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali non sono personali e di parte ma di indirizzo e supporto ad una categoria e di quanti sono investiti di responsabilità nell’adozione di atti e procedure propedeutiche a definire e dare risposte quanto più esaustive possibili. Diversamente, non sembrano oggi essere dello stesso tenore e principio le Amministrazioni Locali chiamate ad assumere decisioni in ordine alle procedure di stabilizzazioni del personale precario storico che da decenni presta servizio alle proprie dipendenze con rapporti di lavoro a tempo determinato, stante il continuo tergiversare e il rimpallo di competenze e rinvii che a nostra ragione di vedere ed interpretare le disposizioni normative regionali e nazionali a regime non hanno motivo di sussistere . A differenza degli anni passati in cui l’interlocutore sotto accusa era la Regione Siciliana chiamata a legiferare in materia di precariato, a far data dal 1 Gennaio 2017 sono le Amministrazioni Locali che, anziché pretendere dai propri funzionari un’azione amministrativa chiara e mirata a chiudere nell’immediato una vertenza di lavoro nel rispetto delle norme che governano la materia stabilizzazione, assecondano tacitamente un continuo sproloquiare e un susseguirsi di interpretazioni costruite ad arte, in modo quasi maniacale che fanno trapelare una volontà a generare e alimentare il problema più che a dare soluzione e scrivere la parola fine . Non rassegnati sul fatto di avere avuto torto in merito alle modalità di reclutamento cui assoggettare la categoria, ecco che si rilancia con un mettere in campo e insinuare falsi problemi, auspicando un’impugnativa dell’art 22 comma 3 della l.r. 1/2019 da parte del Consiglio dei Ministri chiamato a pronunciarsi entro il prossimo 26 Aprile c.a. , nelle more che il loro disegno diabolico possa concretizzarsi in un dato di fatto ci si impegna a mettere sul tavolo pronunciamenti, sentenze e ordinanze varie al fine di intralciare l’applicazione dell’art 20 comma 1 del decreto 75/2017 . Non ultima l’Ordinanza n. 8671 del 28 Marzo u.s. attraverso la quale la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, accoglie il ricorso proposto, alla sentenza n. 723/2013 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari, da alcuni lavoratori dell’ASL di Foggia, disponendo il rigetto della conversione diretta e tacita del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato e l’accoglimento del risarcimento del danno per la reiterazione del termine sul contratto di lavoro medesimo. Ciò premesso, nulla si riscontra nei contenuti dell’Ordinanza che faccia presagire e/o condiziona l’operato delle pubbliche amministrazioni di non procedere ai sensi dell’art.20 comma 1 del decreto75/2017 là dove né ricorrono le condizioni e i presupposti di legge; sostenere il contrario e divulgare i contenuti dell’Ordinanza come impossibilità a procedere da parte di funzionari lautamente retribuiti per essere garanti e non mercanti di diritti consolidati, è forviante e inaccettabile; basta leggere correttamente bene i contenuti è si riscontrano richiami a principi normativi e della Costituzione che fanno ben comprendere come ci sia mala fede e un’ostilità senza pari nei confronti di questa categoria. L’Assunzione diretta operata ai sensi dell’art 20 comma 1 del decreto 75/2017 è legge dello Stato e della Regione Siciliana e come tale và osservata e applicata, sempre nel rispetto delle regole e al sussistere di condizioni favorevoli.
Considerato l’elevato numero di richieste pervenute a questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali da parte del personale interessato, ad intervenire presso le rispettive sedi di Amministrazioni Locali ed Enti Pubblici diversi, si fà presente che cercheremo di riscontrare favorevolmente tutte le richieste con la nostra partecipazione e presenza , dando priorità agli Enti presso cui risultano eletti RSU/ MGL e/o risulta personale iscritto a questa Organizzazione Sindacale .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 28 Marzo 2019
Corre l’obbligo fare subito chiarezza, per sgombrare il campo da notizie alquanto approssimative che generano dubbi e incertezze sul futuro occupazionale della categoria, che non è più possibile accettare alla luce di norme regionali e nazionali che governano e regolamentano in modo chiaro e inequivocabile la materia stabilizzazione personale precario storico della Pubblica Amministrazione. Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali stiamo procedendo nella sola e unica direzione che da sempre ha contraddistinto il nostro operato, tutelare e salvaguardare la posizione del personale interessato, sia sotto il profilo lavorativo che previdenziale tanto quanto sotto l’aspetto di preservare diritti già maturati, bandendo disparità di trattamento tra soggetti che pur prestando servizio presso enti diversi sono stati sempre assoggettati da una comune normativa regionale e nazionale in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato. Così come già anticipato sul precedente comunicato stampa, abbiamo avviato ieri, presso le sedi istituzionali preposte un’interlocuzione diretta con gli organi preposti, che attraverso un confronto serrato dovrà approdare ad una soluzione condivisa dalle parti in causa e capace di chiudere senza perplessità un iter che non è più consentito a nessuno rinviare. Nel merito della questione notiziamo in sintesi sulle priorità di seguito rappresentate :
- In ordine alle procedure di stabilizzazione del personale precario storico della Pubblica Amministrazione si puntualizza che, queste vanno deliberate nel rispetto di quanto prescritto all’art 20 del decreto 75/2017, rimane in capo all’ente procedere in forma preventiva, attraverso una ricognizione interna e un'analisi attenta della documentazione acquisita agli atti, individuare le modalità di reclutamento con contratto a tempo indeterminato cui assoggettare il personale interessato (comma 1 o 2) . A tal fine si ribadisce che , l’ente nel procedere alla stabilizzazione mediante "assunzione diretta" deve richiamare solo ed esclusivamente l’art 20 comma 1 del decreto 75/2017 nonchè l'art 26 comma 6 della l.r. 8/2018 di conferma in ambito regionale e non già l’art 22 comma 3 della l.r. 1/2019 , che di fatto riconosce e avvalora la titolarità del requisito utile a beneficiare di detta procedura, preventivamente accertato dall’ente. Si tiene a precisare inoltre che, le giustificazioni adottate dagli enti inadempienti secondo il dettato normativo art 20 comma 1, perché in attesa di conoscere il pronunciamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla legittimità costituzionale della norma approvata , non trovano fondamento; così come la facoltà di opzione sulle modalità di reclutamento riservata agli enti, stante che a questi è riconosciuta solo la titolarità decisionale in ordine alla facoltà di procedere o meno alle stabilizzazione e non già sulle modalità che discernano dalla tipologia di rapporto con cui il lavoratore presta servizio e sulle modalità di reclutamento originariamente operate dall'Amministrazione per l'istaurazione del rapporto in essere.
- Relativamente ai casi in cui l’ente per comprovate difficoltà finanziarie è impedito a procedere alla stabilizzazione, l’ipotesi richiamata prima dall’art 3 coma 18 della l.r. 27/2016 poi dall’art. 23 comma 1 della l.r. 1/2019, che contempla l’opzione RESAIS da parte del lavoratore interessato, và perfezionata e resa meritoria di attenzione, secondo quanto da questa segreteria prospettato con grande anticipo nel 2012, depositando all’Ufficio di Presidenza all’ARS nel una proposta di legge di iniziativa popolare condivisa e fatta propria da 100 Assemblee di Consigli Comunali che hanno risposto all’invito a suo tempo rivolto da questa segreteria MGL. Nel merito senza avventurarci in nuovi disegni di legge il cui iter comporterebbe tempi lunghi, intendiamo apportare alcune modifiche e integrazioni sostanziali all’art. 23 della l.r 1/2019 al fine di scongiurare disparità di trattamenti, che oggi si palesano, con il personale che beneficia delle assunzioni dirette da parte di quelle amministrazioni che riscontrano condizioni economiche più favorevoli.
- Altrettanta attenzione và riservata alla misura di fuoriuscita contemplata all’art.3 comma 19 della l.r. 27/2016 in ordine alla quale si riconosceva l’erogazione di un contributo quinquennale tramite mediazione operata da Banche che avevano manifestato disponibilità a operare chiedendo l’inserimento nella long list predisposta dal Dipartimento Finanze dell’Assessorato Regionale al Bilancio. Di fatto così come esplicitato nella nota del Dipartimento regionale Autonomie Locali del 12 marzo u.s. , sono state ravvisate difficoltà a procedere e riscontrare favorevolmente le istanze di quanti hanno manifestato interesse a beneficiare di questa misura di fuoriuscita, stante la mancata approvazione in Giunta Regionale del Decreto che la Presidenza della regione era chiamata ad esitare entro 60 gg dalla data di approvazione della l. r. n. 27/2016, Decreto che risulta essere di fondamentale importanza per dirimere le modalità di erogazione e quantificazione delle somme da erogare oltre a curare tutti gli aspetti interni che regolamentano il rapporto delle Banche inserite nella long list con gli uffici preposti della Regione Siciliana. Questo stato di cose ha comportato un rinvio della norma in Commissione Affari Istituzionali per valutare se procedere ad una rivisitazione e rendere più snella la procedura o assumere altra determinazione.
Gli argomenti sopra rappresentati, come in premessa riportato, sono stati oggetto di un primo incontro che questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali ha curato ieri a Palermo, sui quali conferma il proprio intendimento a giungere in tempi relativamente brevi ad una soluzione nell’interesse prioritario della categoria.
Si notizia altresì, in merito al trasferimento delle risorse economiche, relative alla I° trimestralità 2019, dovute alle Amministrazioni per i rapporti di lavoro a tempo determinato, nonché per le avvenute stabilizzazioni con contratto a tempo indeterminato, definite dal competente Dipartimento Autonomie Locali e in attesa di emissione relativo mandato di pagamento da parte della Cassa Regionale .
In ordine al pagamento dei sussidi a favore del personale utilizzato in ASU, si riscontrano difficoltà, così come rappresentato dal competente Dipartimento Lavoro nel corso dell’incontro avuto ieri a Palermo, motivato dalla carenza di personale e dalla mole di lavoro cui fare fronte.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 22 Marzo 2019
A quasi 30 gg dall’avvenuta pubblicazione in GURS della legge regionale n. 1/2019 che all’art 22 dispone chiarimenti e precisazioni in ordine alle procedure di stabilizzazione del personale precario storico delle Pubbliche Amministrazioni in Sicilia, continuano a persistere resistenze e prese di posizioni che non agevolano le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Se da una parte abbiamo la sensazione che in tanti auspicano un impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri che rimescolerebbe le carte in gioco con ricadute negative sulla categoria, dall’altra sembra delinearsi una chiara volontà a non procedere demandando alla Regione Sicilia ogni obbligo che si tramuterebbe in una “deportazione forzata” alla RESAIS ; sia l’una che l’altra ipotesi consentirebbero all’ente di spendersi per altre vie e impegnarsi politicamente con una platea diversa . Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo preteso e ottenuto un risultato importante per la categoria che non intendiamo barattare o svendere, su questo fronte rinnoviamo il nostro impegno, mettendo in chiaro che qualunque ipotesi diversa dalle norme approvate e a regime saranno duramente contestate alla sola ipotesi e sul nascere.
Alcune puntualizzazioni vanno fatte in merito a :
- Personale ASU - La mobilitazione che nelle ultime settimana ha richiamato doverosamente l’attenzione sulla propria condizione sociale, non può che essere condivisa e supportata da questa segreteria MGL, con proposte serie e non “acchiappa-consensi”;
- Personale in servizio presso enti in dissesto - Và tutelato e garantito con modifiche alla legge vigente, in tal senso abbiamo già come segreteria MGL messo a punto l’intervento normativo opportuno da presentare agli organi istituzionali preposti ;
- Personale delle ex Province – Anche nei confronti di questa tipologia di lavoratori và subito intrapreso un confronto con l’Assessore regionale istituzionalmente competente per addivenire ad una soluzione che non generi disparità di trattamento con i colleghi in servizio presso amministrazioni diverse che beneficiano delle procedure delle norme a regime .
Ciò premesso, nel sollecitare tutto il personale a non demordere e pretendere l’applicazione delle norme per cui tanto ci siamo spesi , come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, al di là delle sponsorizzazioni è paternità che oggi ci si attribuisce, non possiamo che fare un plauso alle Amministrazioni che diligentemente hanno avviato correttamente le procedure ai sensi dell’Art. 20 comma 1 del decreto 75/2017, fra queste richiamiamo le Amministrazioni dei comuni di San Piero Patti, Capo d’Orlando, Caltanissetta, Nicosia a cui và un plauso auspicando che siano da esempio e stimolo per gli altri.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia