Comunicato Stampa 6 Dicembre 2018
Se qualche resistenza persiste in ordine alle procedure di stabilizzazione dettate dall'art 20 comma 1 del Decreto Legge 75/2017, per le categorie C e D, così non è per le categorie A e B, per la quali è possibile procedere subito all'assunzione diretta senza publicazione di bando di selezione, come da sempre sostenuto da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali.
Per quanto sopra rappresentato, si sollecitano le Amministrazioni interessate a procedere nell'immediato alla definizione degli attti propedeutici alla stabilizzazione, che costano di un Avviso da parte dell'Amministrazione, pubblicato all'albo online, attraverso il quale la stessa manifesta intendimento a procedere alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato, rivolgendo invita ai soggetti interessati che riscontrano i requisiti necessari (avere maturato un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni nella categoria A e B) a presentare istanza di disponibilità all'assunzione ; là dove, l'ente ha già approvato il piano triennale del fabbisogno di personale e programmato per l'anno 2018 il relativo piano assunzionale contemplando l'assunzione delle categorie interessate, l'ente avviare e concludere le procedure entro il prossimo 31 Dicembre 2018, scongiurando di fatto il ricorso all'ennesima proroga dei contratti in scadenza a fine anno per l'anno a seguire.
Relativamente alle categorie C e D nulla vieta di procedere in tale direzione, se non fosse perchè una sorte di connubbio tra politica e sindacati limita di fatto il ricorso a tale procedura, pur persistendo presupposti normativi favorevoli alla categoria, che non fà comodo rimuovere e/o vedere; a tal proposito ci riserviamo di dire l'ultima parola nel corso della prossima settimana dopo avere consumato e portato a termine un'importante incontro istituzionale, proprio sulla problematica attenzionata .
Ciò premesso si invitano i lavoratori interessati a far valere i propri diritti sui posti di lavoro, presso le rispettive amministrazioni ; agli amministratori e ai funzionari preposti a porre in essere e adottare i provvedimenti necessari a non tralasciare ciò che è possibile fare subito .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 5 Dicembre 2018
Il termine "31 Dicembre" pone le Amministrazioni di fronte a delle scelte obbligate, Prorogare o Stabilizzare !
Certo è che 15.000 famiglie siciliane vengono a trovarsi nella condizione di scrivere subito la parola fine all'annosa problematica occupazionale del precariato che quotidianamente da quasi 30 anni si trovano a vivere nell'incertezza e nell'umiliazione! A chi attribuire colpe e responsabilità ?
A differenza degli anni pregressi, dove tutto era incerto e la proroga era un obiettivo da concretizzare per dare soluzione di continuità ai rapporti di lavoro in essere, oggi, ci sentiamo di affermare con convinzione e determinazione, forti delle leggi approvate in materia (l.r.27/2016, l.r.8/2018, Decreto Legge 75/2017), che le Amministrazioni Locali e gli Enti Pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Siciliana detengono nel loro operato il futuro di migliaia di precari, chiamate come sono ad assumersi precise responsabilità nel merito, per scelte obbligate non più rinviabili nel tempo:
a) Assumere subito con contratto a tempo indeterminato;
b) Programmare l'assunzione negli anni a seguire, rinviando di fatto la stabilizzazione
L'orientamento che prevale tra gli addetti ai lavori sembra essere quella di rinviare in avanti, annunciando l'avvio di procedure di stabilizzazioni (necessarie e inevitabili per potere prorogare), l'approvazione di piani triennali del fabisogno personale, che dilazionano nel tempo le assunzioni mantenendo così, in uno stato di sottomissione e sudditanza politica migliaia di lavoratori dipendenti, con il silenzio assenso di Organizzazioni Sindacali complici e artefici di un destino che garantisce loro la sopravvivenza all'interno delle istituzioni locali .
Il modo approssimativo e superficiale con cui le Amministrazioni interessate stanno affrontando una delicata situazione sociale è inaccettabile, corre l'obbligo per le stesse di procedere preventivamente ad una ricognizione del personale precario in servizio, al fine di addivenire alla tipologia di contratto con cui questo presta servizio e ancor prima alle modalità di reclutamento attraverso cui è stata operata l'assunzione , fondamentale per definire a quale comma assoggettare il personale interessato Art. 20 comma 1 o 2, bandendo ogni forma di procedura approssimativa , arbitraria e soggettiva .
In questa direzione ci siamo battuti e continuiamo a farlo, oggi come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali possiamo asserire con certezza che quanto da Noi sostenuto non risulta infondato e privo di supporto normativo e giuridico , anzi.... , a tal uopo si richiama l'attenzione sull'importanza che riveste la richiesta e l'acquisizione del certificato di servizio.
Diamo notizia che ieri in V commissione parlamentare all'ARS è stata affrontata la problematica dei comuni in dissesto, presenti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale alle autonomie locali On. Grasso .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 20 Novembre 2018
Mai, abbiamo generalizzato! sostenendo di uniformare le procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso i vari Enti della Pubblica Amministrazione, assoggettando questi in modo indiscriminato e improvvisato, al comma 1 o 2 del Decreto Madia; diversamente, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, abbiamo sempre asserito con convinzione e ferma determinazione, che la stabilizzazione del personale precario deve essere oggetto di preventiva e scrupolosa analisi e valutazione, da parte dei funzionari preposti alle procedure di assunzione con contratto a tempo indeterminato, chiamati come sono a discernere la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di reclutamento operato, così come previsto dalle norme che hanno generato il contratto in essere e regolamentato le procedure di stabilizzazione. Ciò, ci induce a sollecitare le Amministrazioni a procedere con la massima oculatezza e a non avventurarsi solo per assecondare una procedura dettata da altri, il più delle volte per interessi che non tengono in debito conto i diritti soggettivamente maturati dai singoli lavoratori; Beneficiari SI! del Decreto Madia, ma anche diversi (annualità diverse, modalità di avviamento diverse, procedure di reclutamento diverse) .
In prossimità del 31 Dicembre 2018, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, quale O.S. maggiormente rappresentativa della categoria, rinnoviamo il nostro invito ad amministratori e funzionari interessati, a non adottare provvedimenti senza la giusta e ponderata analisi sulle ricadute che questi comportano; bensì definire gli atti nel rispetto di quanto più volte ribadito; là dove il personale trovasi in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e questo risulti reclutato attraverso procedure che hanno comportato l'assunzione attingendo a graduatorie, approvate in forza di specifiche norme di legge, queste vanno assoggettate all'art. 20 comma 1 del decreto 75/2017 "assunzione diretta" .
Resta sottinteso che, l'Ente prima di procedere alla definizione delle procedure di stabilizzazione abbia favorevolmente esitato tutti gli atti preventivi e propedeutici all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prima su tutti avere approvato i Bilanci dell'ente (previsone e consuntivo anno precedente); adottato il piano triennale del fabbisogno di personale con riferimento al triennio 2017/2019 o 2018/2020, altresì, avere riscontrato l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art 34 bis del decreto 165/2001, al fine di accertare preventivamente la disponibilità di personale possibilmente contemplato negli elenchi del Dipartimento Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione, di pari livello e/o categoria professionale a quello oggetto di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato .
In merito all'obbligo che l'Amministrazione interessata è tenuta a rispettare, per altro è, prescritto anche dalla circolare esplicativa del Ministero n. 3/2017 - Dipartimento della Funzione Pubblica, questo risulta strettamente correlato alle risorse economiche che gravano sul bilancio dell'ente a valere sulle capacità assunzionali dello stesso; ciò premesso, riteniamo quanto mai opportuno fare delle considerazioni e annotazioni; di fatto, l'obbligo a nostro parere, sussiste in presenza di risorse economiche imputate a carico del bilancio dell'ente che procede all'assunzione (capacità assunzionali), diversamente là dove le risorse finanziarie sono impuatate sul bilancio di altra amministrazione, tanto più quando queste sono vincolate ad una specifica categoria (somme aggiuntive) e ad una specifica e riservata procedura di assunzione (stabilizzazione), questo viene meno perchè neutralizzato dall'invarianza di spesa sostenuta per l'assunzione a tempo indeterminato .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 13 Novembre 2018
Alcune considerazioni sui contenuti della circolare recante prot. n. 16042 del 5/11/2018 pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana è d'obbligo farle, anche se, nulla di nuovo rispetto a quanto dettato con la legge regionale 8/2018 e il Decreto n.75/2017 si rileva; ma, volendo essere positivi e propositivi, la nostra attenzione non può non focalizzarsi che su alcuni passaggi fondamentali che risultano prioritari nelle direttive impartite ai vari organi sitituzionali delle Amministrazioni interessate, dall'Assessore regionale On. Grasso congiuntamente al Dirigente Generale del Dipartimento Dott.ssa Rizza e del Dirigente del Servizio Dott. Di Gaudio .
Due i riferimenti a cui ancorare ogni possibile ragionamento e considerazione :
a) - la platea dei soggetti beneficiari,
b) - le modalità di reclutamento .
Relativamente alla platea dei soggetti beneficiari, non vi è alcun dubbio che due sono le tipologie di lavoratori che possano essere assoggettai alle procedure di stabilizzazione,
-
personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ( reclutato con riferimento a graduatorie)
-
personale in servizio con rapporto di lavoro flessibile ( co.co.co e rapporti di lavoro a termine, recluatati senza riferimento a graduatorie)
Per quanto riguarda le modalità di recluatmento, queste fanno esplicito riferimento all'art 20 commi 1 e 2 , correlando le procedure di stabilizzazione alla tipologia di rapporto di lavoro con cui si è in servizio e alla modalità di reclutamento, ovvero al comma 1 (personale individuato al punto 1 – lavoro a tempo determinato) al comma 2 (personale individuato al punto 2 – lavoro flessibile) .
Nel corpo del testo si rileva che, prioritariamente gli enti devono procedere ai sensi dell'art 20 comma 1, rinviando al comma 2 solo i casi per i quali non ricorrono le condizioni del precedente comma, ciò lascia intendere che nella platea dei lavoratori beneficiari, si rileva la presenza anche in misura maggiore di personale riconducibile al comma 1, demandando agli enti la titolarità a procedere con atto ricognitivo, utile e fondamentale a riscontrare le condizioni e i presupposti in capo al personale da stabilizzare alle proprie dipendenze.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia