Comunicato Stampa 11 Giugno 2014

    1.                              PUNTI   PROGRAMMATICI
    2.    Rivendicati da  M.G.L.  Regione e Autonomie Locali

 

  1. Estensione temporale dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 delle deroghe concesse alla regione siciliana con l’approvazione della legge finanziaria anno 2014, in materia di limitazioni e obblighi di legge relative alle procedure di reclutamento personale nella P.A. così come previsto dall’art 9 bis del decreto 101/2013 convertito in legge 125/2013
  2. Riconoscere la titolarità del requisito di cui all’art 4 del decreto 101/2013 convertito in legge 125/2013, anche ai soggetti che alla data del 31 Ottobre 2013 risultano in servizio con rapporti di lavoro a tempo determinato, in forza di contratti stipulati a seguito di precedenti e specifiche norme di leggi, che prevedevano una scadenza temporale pari o superiore al triennio . 
  3. Abrogazione dell’art 49 della L.R. 15/2014 in materia di criteri di valutazione titoli ai fini di assunzione nelle categorie professionali per i quali è richiesto il titolo di studio inferiore alla scuola secondaria di 2 grado .
  4. Approvazione modifiche e integrazioni all’art 30 comma 7 della legge regionale n 5 del 28 Gennaio 2014 :

a-      vincolare le somme del Fondo straordinario istituito ai sensi del comma 7 a favore del personale, cui è stato fatto esplicito riferimento per la sua determinazione finanziaria per il triennio 2014 -2016 ;

b-     consolidare la costituzione del Fondo svincolandolo dal limite temporale del 31      dicembre 2016 e dal concetto di straordinarietà dello stesso ;

c-      riconoscere con cadenza semestrale, previa rendicontazione da parte degli Enti interessati il trasferimento delle somme ripartite con apposito decreto assessoriale;

d-     riconoscere agli Enti che hanno avviato o completato le procedure di cui alla legge regionale 24/2010, la titolarità a beneficiare delle risorse del Fondo a compensazione dei mancati trasferimenti dovuti ai sensi della L.R 24/2010

 

  1. Riconoscere la titolarità di precedenza nelle procedure di reclutamento obbligatorio ai sensi della legge 68/99, a favore del personale in atto in servizio con contratto a tempo determinato che riscontra i presupposti e le condizioni giuridiche di cui alla medesima legge.
  2. Uniformare alla normativa nazionale la qualificazione della spesa sostenuta per assunzioni obbligatorie operate ai sensi della legge 68/99 sottraendola al computo della spesa personale, così come oggi previsto in ambito della regione siciliana ai sensi della legge regionale 24/2010.

                                                                            Il Segretario Generale

                                                                                    f.to Giuseppe Cardenia