MGLScongiurare qualunque ipotesi d’interruzione se pur temporanea delle attività in itinere presso le Pubbliche Amministrazioni del personale in atto utilizzato in Attività Socialmente Utili o in servizio con contratto a tempo determinato, rimane un obbiettivo fermo da cui non possiamo distogliere l’attenzione; dando troppo spesso per scontato ciò che diventa sempre più un risultato difficile da conseguire, la c.d. proroga un tempo elargita senza vincoli e contropartite oggi è fortemente condizionata da obblighi di legge a cui gli enti devono sottostare per poterne beneficiare.

Se la proroga c.d. “finalizzata” consente di dare continuità ai rapporti di lavoro a tempo determinato che di gran lunga hanno superato il limite temporale massimo fissato in 36 mesi, attraverso l’adozione e approvazione da parte delle rispettive amministrazioni di piani triennali del fabbisogno personale propedeutici all’assunzione a tempo indeterminato del personale precario, nel rispetto dei parametri di spesa ben definiti dalla legge di riforma della Pubblica Amministrazione esitata con la conversione del decreto 90/2014; questa viene il più delle volte trascurata ripiegando sulla continuità fine a se stessa.

Ricordo che l’attuale norma approvata dal parlamento nazionale e contemplata all’art 1 comma 268 della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) che consente di andare in deroga anche per l’anno 2015 al dettato di cui all’art 4 comma 9 della legge 125/2013 è maturata dalle difficoltà riscontrate da parte degli enti che venivano a trovarsi nella condizione di pre-dissesto o dissesto ma anche da parte di quegli enti che non avevano sufficienti economie per programmare assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle varie tipologie contrattuali indispensabili a finalizzare la prosecuzione del personale che riscontrava dette categorie professionali .

Nulla vietava agli enti che riscontravano condizioni favorevoli a dare continuità ai rapporti di lavoro a termine oltre il 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 termine entro cui dovevano e devono concludersi le procedure di reclutamento nella P.A. secondo il dettato di cui alla legge di conversione del decreto n. 101/2013 e a seguire del D.Lgs n. 90/2014 ; che senza alcuna giustificazione hanno per la maggior parte ripiegato sulla proroga fine a se stessa non dando corso ad alcuna procedura o peggio interrompendo bruscamente ciò che avevano avviato .

Alla luce di quanto oggi non approvato dall’ARS dopo i ripetuti scontri verbali per sceneggiare i ruoli che la politica demanda alle parti, imputando ora alla maggioranza ora all’opposizione ora al governo colpe da cui nessuno può esimersi; è evidente a tutti la poca attenzione riservata alla problematica precari enti locali con il rinvio della discussione al 3 gennaio alla ripresa dei lavori d’aula, quando già domani sono in scadenza migliaia di contratti a tempo determinato.

Tutto è avvenuto secondo copione 2013, sotto in piazza parlamento solo i PIP a contestare, i colleghi impegnati altrove per le ricorrenze natalizie e di fine anno ancora una volta hanno dato per scontato ciò che non è , come da noi in premessa riportato.

Alle ore 18:45 l’Aula ha chiuso i lavori per godersi il meritato riposo dopo un anno di inerzia e di totale latitanza , ma questa è un’altra storia .

Ancora una volta come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali interveniamo per evitare l’irreparabile ovvero un’interruzione delle attività a partire dal 1 Gennaio 2015 che avrebbe conseguenze e ripercussioni sul futuro di migliaia di lavoratori gravi, attenzionando a tutto il personale e agli enti interessati la proposta di deliberazione da adottare tempestivamente adattandola alle proprie realtà locali e ai presupposti economici dell’ente in cui si presta servizio .

Si tiene a precisare che anche nell’ipotesi in cui ricorre la condizione di una scadenza contrattuale oltre il termine del 31 dicembre 2014, è quanto mai opportuno che l’amministrazione direttamente interessata provveda con proprio atto deliberativo a confermare i contenuti dell’atto adottato ai sensi della normativa previgente alla legge regionale 5/2014 e prenda atto del dettato normativo di cui all’art 1 comma 268 della legge 190 del 23/12/2014 pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la cui entrata in vigore decorre proprio dal 1 Gennaio 2015 .

  

- delibera di prosecuzione contratti presso enti in condizioni economiche favorevoli (clicca)

- delibera di prosecuzione contratti presso enti in condizioni di pre-dissesto (clicca)

- delibera di prosecuzione contratti presso enti in condizione  di dichiarato dissessto (clicca) 

                                                  

                                     Il Segretario Generale

                                                           Giuseppe Cardenia