MGLNon volendo dare le cose per scontato, intendiamo ritornare sui contenuti dell'avviso n 8 del 24 Giugno u.s. pubblicato sul sito del Dipartimento Autonomie Locali del competente Assessorato Regionale, richiamando l'attenzione sugli adempimenti cui deve ottemperare il legale rappresentante dell'ente interessato ai fini di beneficiare dell'anticipazione della quota del fondo destinato al compenso degli squilibri finanziari di cui all'art 30 commi 7 e 7bis della legge regionale  n. 5 del 28 Gennaio 2014 .

Al riguardo appare utile evidenziare quanto segue :

la natura economica delle somme da erogare, che  non si configurano come contributo ma bensì come trasferimento all'ente, obbliga il legale rappresentante dell'ente interessato a dare prventiva informativa all'organo consiliare a cui sono demandate per legge le competenze in materia di Bilancio riportando gli estremi dell'avvenuta comunicazione sulla dichiarazione resa al Dipartimento ;

L'organo consiliare e tenuto a sua volta a inserire all'ordine del giorno del primo consiglio utile l'informativa acquisita, affinchè con propria deliberazione prenda atto :

  

a) dell'importo presuntivo dello squilibrio di bilancio derivante dall'abbrogazione delle norme recate all'art 30 comma 6 della legge regiona 5/2014 ;

b)   della procedura di riequilibrio finaziario disposto dall'art 30 comma 7 della legge regionale 5/2014;

c) dell'impegno dell'ente all'eventuale restituzione  delle somme erogate a titolo di anticipazione della quota del Fondo  ove eccedente lo squilibrio finanziario accertato.

  

                                                               Il Segretario Generale

                                                                     Giuseppe Cardenia