Comunicato Stampa 26 Marzo 2020
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, dopo ripetutri inviti e appelli rivolti ad Amministratori e funzionari preposti alla gestione del personale, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, non possiamo più tollerare il perdurare di situazioni inaccettabili, generate da comportamenti irresponsabili posti in essere da funzionari pieni di se, che in modo del tutto arbitrario e soggettivo dispongono provvedimenti in difformità alle direttive prescritte dai Decreti Legge emanati dal Governo Nazionale al fine di contenere il fenomeno epidemiologico CODIV-19 a tutela del personale dipendente e in forza alle rispettive Amministrazioni Locali .
Dopo aver interloquito direttamente con l'assessore regionale alle autonomie locali On. Bernadette Grasso, rappresentando la gravità di ciò che sta avvenendo in alcune realtà locali, abbiamo ritenuto quanto mai opportuno assumere una posizione intransigente, atta a tutelare prioritariamente la salute del personale dipendente della pubblica amministrazione e di contro a tutela dei rispettivi nuclei familiari, DIFFIDANDO con propria nota prot. n. 48 del 26 marzo 2020 (clicca per visualizzare), tutte le Amministrazioni a vigilare ed assumersi le proprie responsabilità, attenendosi scrupolosamente ai dettati letterali delle direttive impartitte in nmateria COVID-.19; sottraendo alla gestione alquanto discutibile posta in essere da parte di alcuni funzionari spregiudicati, il personale loro assoggetto, che in modo irresponsabile mettono a serio rischio di salute; diversamente, caso contrario sono differiti alle autorità preposte al controllo e rispetto delle norme in materia di sanità pubblica .
Si notizia altresì, che nella giornata di ieri come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali , abbiamo inloltrato altra nota ai sindaci , recante prot. n. 47 del 25/03/2020 (clicca per visualizzare) , attraverso la quale richiamando l'art 115 del Decreto 18/2020 c.d."Cura Italia " sollecitavamo gli stessi a procedere prioritariamente e nell'immediato alla ricontrattualizzazione del personale in servizio presso i comandi di Polizia Locale , elevando il monte ore da partime a full-time, subordinando a questo il ricorso allo straordinario di cui all'art. 115 prima richiamato; stante la conclamata esigenza di personale cui si è chiamati a fare fronte per emegenza COVID-19 evidenziando il contenimento dei costi considerato che, le prestazioni orarie ricontrattualizzate inciderebbero meno sui costi data dalla retribuzione ordinaria e non maggiorata così come previsto nel caso di lavoro straordinario.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 25 Marzo 2020
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali continuiamo a supportare il personale in forza agli Enti della P.A. notiziando sui singoli articoli del Decreto “Cura Italia” che al ricorrere delle condizioni e dei presupposti vanno presi a riferimento . Nel caso in cui trattasi di personale che riscontra le condizioni di cui all’art 26 a seguire, o meglio è in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali , attestante una condizione di rischio derivante da specifiche patologie questo è collocato d’Ufficio a riposo;
Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1. omissis
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis
Riteniamo altrettanto opportuno e importante richiamare l’attenzione sulle conseguenze che vengono a determinarsi in capo al datore di lavoro (Amministratore dell’Ente, Funzionari preposti) nel caso in cui violano le disposizioni di legge impartite con decreto n. 18/2020 in materia di lavoro agile e collocamento a riposo forzato; di fatto questi rischiano di pagare i danni erariali alla Corte dei Conti nella malaugurata ipotesi in cui un dipendente viene contagiato sul posto di lavoro e per il quale non ricorrevano le condizioni di prestazioni di servizio indifferibili, la conseguenza di collocare in quarantena per 15 giorni il lavoratore contaggiato determina una sottrazione indebita di lavoro per mancate prestazioni ingiustificate, oltre a risponderne penalmente per le conseguenze che possono venirsi a determinare come conseguenza grave e irreparabile sullo stato di salute del dipendente esposto al rischio contaggio, fino all’estremo caso del decesso .
Si precisa altresì, che le prestazioni di servizio rese in modalità di lavoro agile ritenute per legge ordinarie, trovano applicazione solo ed esclusivamente nei confronti del personale titolare di un valido rapporto di lavoro, che può operare in autonomia, diversamente non può trovare applicazione nei confronti del personale utilizzato in ASU, stante che lo stesso opera di supporto al personale dipendente dell’ente e come tale và collocato ariposo d’Ufficio così come disposto con propria nota n 15628 del 20 Marzo 2020 del Dipartimento Regionale Lavoro.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 24 Marzo 2020
Seguirà in serata nuovo aggiornamento con pubblicazione di altro comunicato stampa, lo stesso riveste altrettanto importanza e caratere d'urgenza.
Nelle more di provvedere alla pubblicazione, si rimanda alla visiene del video a seguire, che ricorda e attenziona la condizone di lavoro cui veniamo a trovarci in questo preciso contesto storico di emergenza da COVID-19 , al fine di uniformare e fare rispettare le norme oggi a regime in materia di gestione personale della P.A.
DoxNTg1NzIOMzk50jM3MDU2Njk=NDgyMTQ2Mzk3NzA (clicca per visionare e ascoltare)
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 23 Marzo 2020
Non è possibile ancora assecondare interpretazioni e prese di posizioni del tutto personali e arbitrarie che mettono a serio rischio la salute e la vita delle persone!
Non è ammissibile che Funzionari solerti e poco attenti si avventurano nella gestione del personale in modalità di “lavoro agile” perdendo tempo nella stesura di regolamenti e modulistica varia quando di fatto le disposizioni normative vigenti regolamentano in modo chiaro e inequivocabile le procedure a cui assoggettare il personale in servizi presso le Pubbliche Amministrazioni alla data odierna !
Non è consentito a nessuno perpetrare danni a terzi per ignoranza in materia di provvedimenti emanati o emanandi COVID-19 !
Per l’ennesima volta riportiamo e sintetizziamo di seguito i punti cardini entro cui agire e procedere :
- Il periodo temporale 12 Marzo – 31 Luglio è stato definito emergenziale da COVID-19 ;
- Dal 12 Marzo al 31 Luglio tutto il personale dipendente opera con prestazioni in modalità di lavoro Agile , questo sta a significare che non si deve fare ricorso e perdere tempo nella stesura di regolamenti e modulistica varia a cui fare riferimento per autorizzare e/o disporre il lavoro agile, perché tutto il personale titolare di un valido rapporto di lavoro già riscontra appieno detta condizione ;
- Le Amministrazioni con proprio provvedimento devono individuare i servizi ritenuti indifferibili ovvero che rivestono carattere di protezione civile e come tali necessita la presenza fisica del personale sul posto di lavoro , tutti gli altri vengono a trovarsi in modalità lavoro agile ;
- I funzionari preposti alla gestione del personale tenuto conto dei servizi ritenuti indifferibili valutano la disposizione di servizio a carico di ciascun dipendente nel prestare o meno attività in modalità di lavoro agile o fare ricorso a tutti gli istituti spendibili come da CCNL di riferimento collocando a riposo detto personale senza alcuna concessione e/o deroga (riposo compensativo, banca ore, ferie pregresse, turnazioni ,etc) ;
- Il lavoro agile o smart –working non necessita per forza di fare ricorso a strumenti informatici e come tale non và confuso con il tele lavoro ;
- I sindaci espletate tutte le procedure prescritte all’art 87 comma 3 del decreto 18/2020 c.d. “Cura Italia” con proprio provvedimento motivato da impossibilità a disporre del personale (nominativamente indicato) in modalità di lavoro agile , esauriti tutti gli istituti messi a disposizione dal CCNL di riferimento, devono procedere all’adozione di apposito provvedimento di “esenzione dal lavoro” collocando il personale interessato a iposo a casa con titolarità a percepire la normale retribuzione per il periodo interessato eccetto le indennità di salario accessorio correlati alla propria posizione contrattuale ;
- Ferie pregresse sono quelle maturate al 31/12/2019 e non fruite , assolutamente e in modo categorico possono essere intaccate le ferie maturate nell’anno corrente ovvero anno 2020 .
La mancata osservanza di dette disposizioni concorrono a determinare i presupposti e le condizioni per essere perseguiti penalmente .
Diffidiamo tutte le Amministrazioni e i Funzionari preposti ad attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal Governo Nazionale e al rispetto applicazione delle procedure sopra in sintesi rappresentate .
Si notizia altresì che con nota prot. n 15628 del 20 Marzo 2020 pubblicata oggi sul sito istituzionale dell’assessorato regionale al lavoro, sono state impartite disposizioni da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale al Lavoro in ordine alla gestione emergenziale COVID-19 con riferimento al personale utilizzato in ASU, a favore del quale è stato disposto il collocamento a riposo immediato , facendo ricorso agli istituti previsti dal CCNL che per analogia trova applicazione nei confronti di detto personale ; disponendo che nel caso in cui sono esaurite nella disponibilità personale gli istituti in parola l’ente colloca a riposo d’Ufficio detto personale con carico di recupero nei periodi successivi all’emergenza COVID-1.
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo ritenuto opportuno intervenire nell’immediato presso l’Assessore Regionale al Lavoro Scavo con propria nota prot. n. 45 del 23/0’3/2020, sollecitando una rettifica di quanto sopra riportato chiedendo di fare salve le assenze giustificate per emergenza COVID-19 non assoggettandole a recupero .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia