Comunicato Stampa 25 Marzo 2020
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali continuiamo a supportare il personale in forza agli Enti della P.A. notiziando sui singoli articoli del Decreto “Cura Italia” che al ricorrere delle condizioni e dei presupposti vanno presi a riferimento . Nel caso in cui trattasi di personale che riscontra le condizioni di cui all’art 26 a seguire, o meglio è in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali , attestante una condizione di rischio derivante da specifiche patologie questo è collocato d’Ufficio a riposo;
Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1. omissis
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis
Riteniamo altrettanto opportuno e importante richiamare l’attenzione sulle conseguenze che vengono a determinarsi in capo al datore di lavoro (Amministratore dell’Ente, Funzionari preposti) nel caso in cui violano le disposizioni di legge impartite con decreto n. 18/2020 in materia di lavoro agile e collocamento a riposo forzato; di fatto questi rischiano di pagare i danni erariali alla Corte dei Conti nella malaugurata ipotesi in cui un dipendente viene contagiato sul posto di lavoro e per il quale non ricorrevano le condizioni di prestazioni di servizio indifferibili, la conseguenza di collocare in quarantena per 15 giorni il lavoratore contaggiato determina una sottrazione indebita di lavoro per mancate prestazioni ingiustificate, oltre a risponderne penalmente per le conseguenze che possono venirsi a determinare come conseguenza grave e irreparabile sullo stato di salute del dipendente esposto al rischio contaggio, fino all’estremo caso del decesso .
Si precisa altresì, che le prestazioni di servizio rese in modalità di lavoro agile ritenute per legge ordinarie, trovano applicazione solo ed esclusivamente nei confronti del personale titolare di un valido rapporto di lavoro, che può operare in autonomia, diversamente non può trovare applicazione nei confronti del personale utilizzato in ASU, stante che lo stesso opera di supporto al personale dipendente dell’ente e come tale và collocato ariposo d’Ufficio così come disposto con propria nota n 15628 del 20 Marzo 2020 del Dipartimento Regionale Lavoro.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 24 Marzo 2020
Seguirà in serata nuovo aggiornamento con pubblicazione di altro comunicato stampa, lo stesso riveste altrettanto importanza e caratere d'urgenza.
Nelle more di provvedere alla pubblicazione, si rimanda alla visiene del video a seguire, che ricorda e attenziona la condizone di lavoro cui veniamo a trovarci in questo preciso contesto storico di emergenza da COVID-19 , al fine di uniformare e fare rispettare le norme oggi a regime in materia di gestione personale della P.A.
DoxNTg1NzIOMzk50jM3MDU2Njk=NDgyMTQ2Mzk3NzA (clicca per visionare e ascoltare)
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 23 Marzo 2020
Non è possibile ancora assecondare interpretazioni e prese di posizioni del tutto personali e arbitrarie che mettono a serio rischio la salute e la vita delle persone!
Non è ammissibile che Funzionari solerti e poco attenti si avventurano nella gestione del personale in modalità di “lavoro agile” perdendo tempo nella stesura di regolamenti e modulistica varia quando di fatto le disposizioni normative vigenti regolamentano in modo chiaro e inequivocabile le procedure a cui assoggettare il personale in servizi presso le Pubbliche Amministrazioni alla data odierna !
Non è consentito a nessuno perpetrare danni a terzi per ignoranza in materia di provvedimenti emanati o emanandi COVID-19 !
Per l’ennesima volta riportiamo e sintetizziamo di seguito i punti cardini entro cui agire e procedere :
- Il periodo temporale 12 Marzo – 31 Luglio è stato definito emergenziale da COVID-19 ;
- Dal 12 Marzo al 31 Luglio tutto il personale dipendente opera con prestazioni in modalità di lavoro Agile , questo sta a significare che non si deve fare ricorso e perdere tempo nella stesura di regolamenti e modulistica varia a cui fare riferimento per autorizzare e/o disporre il lavoro agile, perché tutto il personale titolare di un valido rapporto di lavoro già riscontra appieno detta condizione ;
- Le Amministrazioni con proprio provvedimento devono individuare i servizi ritenuti indifferibili ovvero che rivestono carattere di protezione civile e come tali necessita la presenza fisica del personale sul posto di lavoro , tutti gli altri vengono a trovarsi in modalità lavoro agile ;
- I funzionari preposti alla gestione del personale tenuto conto dei servizi ritenuti indifferibili valutano la disposizione di servizio a carico di ciascun dipendente nel prestare o meno attività in modalità di lavoro agile o fare ricorso a tutti gli istituti spendibili come da CCNL di riferimento collocando a riposo detto personale senza alcuna concessione e/o deroga (riposo compensativo, banca ore, ferie pregresse, turnazioni ,etc) ;
- Il lavoro agile o smart –working non necessita per forza di fare ricorso a strumenti informatici e come tale non và confuso con il tele lavoro ;
- I sindaci espletate tutte le procedure prescritte all’art 87 comma 3 del decreto 18/2020 c.d. “Cura Italia” con proprio provvedimento motivato da impossibilità a disporre del personale (nominativamente indicato) in modalità di lavoro agile , esauriti tutti gli istituti messi a disposizione dal CCNL di riferimento, devono procedere all’adozione di apposito provvedimento di “esenzione dal lavoro” collocando il personale interessato a iposo a casa con titolarità a percepire la normale retribuzione per il periodo interessato eccetto le indennità di salario accessorio correlati alla propria posizione contrattuale ;
- Ferie pregresse sono quelle maturate al 31/12/2019 e non fruite , assolutamente e in modo categorico possono essere intaccate le ferie maturate nell’anno corrente ovvero anno 2020 .
La mancata osservanza di dette disposizioni concorrono a determinare i presupposti e le condizioni per essere perseguiti penalmente .
Diffidiamo tutte le Amministrazioni e i Funzionari preposti ad attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal Governo Nazionale e al rispetto applicazione delle procedure sopra in sintesi rappresentate .
Si notizia altresì che con nota prot. n 15628 del 20 Marzo 2020 pubblicata oggi sul sito istituzionale dell’assessorato regionale al lavoro, sono state impartite disposizioni da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale al Lavoro in ordine alla gestione emergenziale COVID-19 con riferimento al personale utilizzato in ASU, a favore del quale è stato disposto il collocamento a riposo immediato , facendo ricorso agli istituti previsti dal CCNL che per analogia trova applicazione nei confronti di detto personale ; disponendo che nel caso in cui sono esaurite nella disponibilità personale gli istituti in parola l’ente colloca a riposo d’Ufficio detto personale con carico di recupero nei periodi successivi all’emergenza COVID-1.
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo ritenuto opportuno intervenire nell’immediato presso l’Assessore Regionale al Lavoro Scavo con propria nota prot. n. 45 del 23/0’3/2020, sollecitando una rettifica di quanto sopra riportato chiedendo di fare salve le assenze giustificate per emergenza COVID-19 non assoggettandole a recupero .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 20 Marzo 2020
L’Art. 87 c. 3 del Decreto Legge n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” ha ripreso, quanto in precedenza era stato già disposto dall’Art. 19 c. 3 del Decreto Legge n. 9/2020 (da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali attenzionato a tutti i Sindaci dei comuni siciliani con nota prot. n 40 del 13.03.2020), affrontando con maggior coraggio e risolutezza il problema del personale pubblico che non potendo essere avviato allo smart working, inteso quale forma generalizzata ed ordinaria di prestazione di lavoro e che non possa essere inserito nel lavoro in modalità agile, al fine di ridurre le occasioni di contagio e la probabilità di diffusione del virus, fornisce delle soluzioni graduate facendo ricorso ad altre modalità di gestione delle assenze dal servizio, prima di giungere all’esenzione dal servizio stesso, riconoscendo la mancata prestazione come servizio effettivamente prestato .
Per quanto sopra rappresentato si portano a conoscenza di tutto il personale in indirizzo le modalità di gestione assenze del personale così come prescritto dal D. L. n. 18/2020, a cui le Amministrazioni sono chiamate ad attenersi , nell’interesse prioritario ed esclusivo della salute propria e di chi sta accanto a noi .
- Ricognizione servizi da ritenere indifferibili .
- Provvedimento che dispone in modo graduale la gestione delle assenze del personale, che non è avviato allo smart working o al lavoro in modalità agile .
- Disposizione che colloca a riposo il personale non avviato a forme di smart working, inserito al lavoro in modalità agile o interessato da rotazione, facendo ricorso a: congedi, riposo compensativo, ferie pregresse, banca ore .
- Esperite le possibilità di cui sopra, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio” con la precisazione che “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa o altri istituti di salario accessorio ove previsti ”.
Si precisa che l’aggettivo “pregresse” accanto al sostantivo “ferie” sta ingenerando equivoci, che sarebbe stato il caso di evitare. Il corretto riferimento sarebbe alle ferie provenienti da annualità precedenti, cioè maturate nel 2019 o, negli enti caratterizzati da una gestione poco virtuosa delle ferie, addirittura anche nel 2018 o prima ancora.
#IORESTOACASA (clicca per scaricare e divulgare)
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia