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Cosa devi sapere per le procedure di stabilizzazione.

Lettera ai sindaci dei Comuni Siciliani del 17/05/2018

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Comunicato Stampa 20 Marzo 2020

MGLL’Art. 87 c. 3 del Decreto Legge n. 18/2020  c.d. “Cura Italia” ha ripreso, quanto in precedenza era stato già disposto dall’Art. 19 c. 3 del Decreto Legge n. 9/2020 (da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali attenzionato a tutti i Sindaci dei comuni siciliani con nota prot. n 40 del 13.03.2020), affrontando con maggior coraggio e risolutezza il problema del personale pubblico che non potendo essere avviato allo smart working, inteso quale forma generalizzata ed ordinaria di prestazione di lavoro e che non possa essere inserito nel lavoro in modalità agile, al fine di ridurre le occasioni di contagio e la probabilità di diffusione del virus, fornisce delle soluzioni graduate facendo ricorso ad altre modalità di gestione delle assenze dal servizio, prima di giungere all’esenzione dal servizio stesso, riconoscendo la mancata prestazione come servizio effettivamente prestato .

Per quanto sopra rappresentato si portano a conoscenza di tutto il personale in indirizzo le modalità di gestione assenze del personale così come prescritto dal D. L. n. 18/2020, a cui le Amministrazioni sono chiamate ad attenersi , nell’interesse prioritario ed esclusivo della salute propria e di chi sta accanto a noi .    

  

  1. Ricognizione servizi da ritenere indifferibili .
  2. Provvedimento che dispone in modo graduale la gestione delle assenze del personale, che non è avviato allo smart working o al lavoro in modalità agile .
  3. Disposizione che colloca a riposo il personale non avviato a forme di smart working, inserito al lavoro in modalità agile o interessato da rotazione, facendo ricorso a: congedi, riposo compensativo, ferie pregresse, banca ore .
  4. Esperite le possibilità di cui sopra, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio” con la precisazione che “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa o altri istituti di salario accessorio ove previsti ”.

Si precisa che l’aggettivo “pregresse” accanto al sostantivo “ferie” sta ingenerando equivoci, che sarebbe stato il caso di evitare. Il corretto riferimento sarebbe alle ferie provenienti da annualità precedenti, cioè maturate nel 2019 o, negli enti caratterizzati da una gestione poco virtuosa delle ferie, addirittura anche nel 2018 o prima ancora.

            

 

#IORESTOACASA  (clicca per scaricare e divulgare) 

 

                                                                  Il Segretario Generale

                                                                       Giuseppe Cardenia    

Comunicato Stampa 19 Marzo 2020

 

MGLNon ci preoccupa minimamente essere l’unica voce fuori dal coro in merito a quanto sostenuto e continuiamo a sostenere come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali sul diritto-dovere che ciascun dipendente della Pubblica Amministrazione in Sicilia possa fare proprio lo slogan #IORESTOACASA, rivendicando in un preciso contesto storico, caratterizzato da eventi eccezionali e di emergenza sanitaria dovuta al fenomeno epidemiologico da CODIV -19, l’applicazioni di norme che lo consentono (Art. 87 comma 3 del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020) . Non si può arrivare all’estremo per poi correre ai ripari, ribadiamo con fermezza che i Sindaci forti delle prerogative che lo Stato gli conferisce in materia di massima autorità sanitaria locale, adottano i dovuti provvedimenti finalizzati a limitare di fatto le attività e la presenza in servizio al solo personale interessato da disposizioni in materia di protezione civile . Ciò premesso pubblichiamo di seguito altri due articoli del Decreto “Cura Italia” che interessano direttamente e indirettamente la categoria, nel merito l’art. 107 che dispone il differimento di termini in materia amministrativo-contabile, ciò agevola le procedure di stabilizzazioni in itinere che possono così ancora fare riferimento al Bilancio 2019; a seguire l’art. 115 che dispone in materia di straordinario Polizia Locale motivato dall’emergenza COVID-19; relativamente all’art 107, è stata emanata apposita circolare esplicativa, la n.7 del 18/03/2020, da parte dell’assessore regionale alle autonomie locali, a tal proposito richiamiamo l’attenzione sul punto 8 della circolare medesima, là dove si equiparano le assenze rese dai sindaci lavoratori dipendenti pubblici a quelle contemplate dall’art 19 comma 3 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 assoggettandole alla stessa disciplina, considerando le assenze come servizio effettivamente prestato .

   

Articolo 107

                         (Differimento di termini amministrativo-contabili)

  

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

 a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

 b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

 2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

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                                                  Art. 115

                                         (Straordinario polizia locale)

   

1. Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

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                                                                Il Segretario Generale

                                                      Giuseppe Cardenia 

Comunicato Stampa 18 Marzo 2020

MGLRiportiamo di seguito gli articoli del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 70, che interessano il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni .

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, nel rinnovare l'invito agli Amministratori Locali a mantenere in servizio solo ed esclusivamente il personale interessato da disposizioni di protezione civile, richiamiamo l'attenzione sugli articoli di seguito riportati e in particolare sul dettato normativo di cui all'art. 87 comma 3 del Decreto Legge "Cura Italia" .

Nel merito si precisa che il termine "ferie pregresse" non può essere esteso alle ferie maturate oltre il 31/12/2019, fermo restando che è quanto mai opportuno procedere prioritariamente, tenendo conto delle ore di servizio prestate in eccedenza che non trovano copertura finanziaria come straordinario e vanno computate a riposo compensativo.

Si  evidenziano altresì le diversità di vedute sul computo relativo all'integrazione delle giornate di permesso legge 104, complessivamente intese con riferimento ai soli mesi di marzo e aprile, riportando qui di seguito la posizone più plausibile emersa da fonti autorevoli, ovvero 12 giorni a marzo e 12 giorni ad aprile comprensive delle 3 giornate ordinariamente riconosciute.

 

   

17-3-2020     GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    Serie generale - n. 70

 

Art. 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

 

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

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                                                           Art. 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

 

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

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Art. 63

(Premio ai lavoratori dipendenti)

 

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

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Art. 87

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

 

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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                                          Il Segretario Generale

                                            Giuseppe Cardenia  

 

comunicato stampa 17 marzo 2020

MGLCome segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, facendo seguito alla nota prot. n.40 del 13/03/2020 inoltrata alla pec istituzionale dei comuni siciliani, intendiamo richiamare ancora una volta l'attenzione degli Amministratori quanto dei Funzionari preposti alla gestione del personale, sulla necessità di uniformare le procedure cui assoggettare lo stesso, nel rispetto delle direttive di legge impartite dal Governo Nazionale quanto da quello Regionale, tenendo conto del preciso contesto storico ed eccezionale cui siamo chiamati ad agire, che ravvisa carattere di emergenza sociale e sanitaria, stante che ci preoccupa il fatto che a molti ancora sfugge la gravità del fenomeno epidemiologico COVID-19 .  Per quanto sopra rappresentato, ci preme evidenziare alcuni concetti, che riteniamo prioritari e fondamentali nell'interesse di tutti i lavortaori dipendenti e non già nell'interesse di chi scrive, rigettando come associazione sindacale l'idea del contrattatare soluzioni che dovrebbero essere prese in considerazioni, indipendentemente dal nostro intervento.

  1. IO RESTO A CASA deve essere uno slogan che tutti indistintamente devono potere fare proprio, fatti salvi i casi in cui questo non è possibile per comprovate esigenze di lavoro ! Stare a casa, in questo momento, non è un premio ai fannulloni o furbetti , è il modo per evitare che il virus, che non ha gambe, utilizzi noi come involucri per proliferare e contagiare

  2. ATTIVITA' INDIFFERIBILI, nulla a che vedere con il concetto dei servizi essenziali, definiti dalla normativa sugli scioperi, per meglio comprendere il concetto, sono "attività indifferibili da rendere in presenza" curare i malati, seppellire i morti, organizzare le attività di protezione civile.

  3. LAVORO AGILE o SMART WORKING non sempre è possibile farvi ricorso, per ragioni tecniche e logistiche ma anche di formazione personale; non si può pretendere di recuperare da un giorno all'altro anni di immobilismo da parte di chi era chiamato a promuovere e incentivare il ricorso a nuove forme di partecipazione attiva alla P.A. e nuove metodologie di lavoro; ciò che oggi appare straordinario  ieri era solo di ordinaria amministrazione, bastava  assecondare i tempi e le novità tecnologiche per non farci trovare oggi impreparati in un contesto ben diverso , di emergenza .

  4. FERIE D'UFFICIO, un istituto che và preso a riferimento nel rispetto di quanto prescritto dal CCNL del comparto Regione e Autonomie Locali; tenendo conto delle prerogative in materia sia da parte del lavoratore quanto del datore di lavoro; a tal proposito riteniamo quanto mai opportuno limitare tale ipotesi  in assenza di misure alternative, quali: ore di riposo compensativo, congedi parentali, chiusura uffici comunali previa Ordinanza del Sindaco) e comunque solo alle giornate di ferie maturate e non fruite nei periodi antecedenti all'anno 2019, stante che (i termini per la fruizione delle ferie continuano ad essere quelli indicati nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995, sia per l'eventuale differimento per esigenze personali (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione) sia per il differimento per esigenze di servizio (30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione).

Per quanto sopra esposto, richiamato l'art 19 comma 3 del Decreto Legge 2 Marzo 2020 n. 9, che contempla la possibilità per le Amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165, di procedere all'adozione di provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, riconoscendo i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165, servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

 

Sollecitiamo i Sindaci, quali rappresentanti delle comunità locali ad emanare – ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) con apposite Ordinanze – provvedimenti urgenti che limitano l'attività al solo personale interessato da disposizioni a carattere di  protezione civile, stante che si riscontrano situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica. L’emanazione dell’ordinanza richiede, pertanto, la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica non contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria, che allo stato attuale ricorrono appieno, tanto più che tale ipotesi è avvalaorata dal Decreto Legge emanato dal Governo, prima richiamato .

SIAMO SERI ! non si può firmare un'ordinanza in tempi tranquilli e sereni solo per giustificare l'assenza di due tre giorni in concomitanza di festività o altro e poi snobbare tale ipotesi in un contesto di emergenza sanitaria acclarata.

 

                                                      Il Segretario Generale

                                                       Giuseppe Cardenia  

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