Comunicato Stampa 13 Giugno 2013

Con riferimento alla sentenza n 223 depositata in cancelleria l'11 Ottobre 2012 attraverso la quale la Corte Costituzionale dichiarava l'illeggittimità costituzionale dell'articolo 12 , comma 10 del d.d.l. n. 78 del 2010 (decreto anti crisi) , nella parte in cui non esclude l'applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva  a carico del dipendente della Pubblica Amministrazione , si precisa che la stessa è stata superata, volutamente, dall'entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 del 29 ottobre 2012.

Il Governo infatti si è dovuto tutelare rispetto agli effetti della sopracitata sentenza della Corte Costituzionale, ripristinando le regole previgenti a quelle introdotte dall'art 12 , comma 10, del decreto legge 78/2010, pertanto il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto , anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio  sia per quelli cessati successivamente al 31/12/2010.

Le sentenze eventualmente  emesse  , fatta eccezione per quelle passate in giudicato , restano prive di effetto.

Ciò premesso si ritiene impropria, perchè ritenuta illeggittima, la presentazione di richieste di restituzione del 2,5%   quale trattenuta  contributo previdenziale obbligatorio (così come  stabilito dall'art 11 L 8 marzo 1968 n. 152 e dall'art 37 del T.U. delle norme  sulle prestazioni previdenziali a favore dei  dipendenti di cui al DPR n. 1032/1973), così come la modulistica predisposta in modo assai arbitrario che viene duvulgata e sottoposta alla firma di personale dipendente, stante che la stessa non tiene conto, pur richiamandone i contenuti, i periodi temporali di entrata in vigore dei singoli e distinti provvedimenti normativi ovvero:

  

- sentenza  n 223 depositata il 11 ottobre 2012  ( riconoscimento diritto)

  

- decreto legge n 185 del 29 ottobre 2012 ( ripristino norme previgenti al d.l 78/2010 con annullamento effetti sentenza n 223/2012

  

Si ritiene altresi opportuno, in merito ai contenuti della circolare assessoriale prot n. 9155 del 11/06/2013 predisposta dal Dipartimento Atonomie Locali della Regione Siciliana, attenzionare quanto segue :

con riferimento alle allegate schede di rilevazione dei dati numerici del personale e dei relativi costi da restituire mendiante invio file in formato word agli indirizzi di riferimento riportati, si precisa che nelle caselle di riferimento al personale destinatario del regime dei lavoratori socialmente utili va indicato il personale impegnato in ASU distinto per categoria , diversamente và riportato nella casella dotazione organica del personale a tempo determinato il personale proveniente dal c. d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, già contrattualizzato .

Relativamente alla figura del Segretario Comunale, questa non và contemplata nelle unità di personale in dotazione organica  ma và ricompresa nei costi del personale sotto la voce dirigenza .

                                                                                                                                                                                       

                                                                        

                                                                                                      Il Segretario Generale

                                                                                                                    Giuseppe Cardenia