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Cosa devi sapere per le procedure di stabilizzazione.

Lettera ai sindaci dei Comuni Siciliani del 17/05/2018

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Comunicato Stampa 20 Gennaio 2021

MGLChi pensava che con l’avvenuta stipula di migliaia di contratti senza tempo alla dipendenze della Pubblica Amministrazione si concludeva la nostra esperienza MGL , quale azione sindacale dirompente e di disturbo , dovrà rassegnarsi e continuare a fare i conti con la realtà, fermamente caratterizzata e contraddistinta da una nuova stagione di lotte e prese di posizioni da parte di questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali che dà continuità ad un’azione sindacale con più vigore e lucidità nel portare avanti e affermare diritti come non mai , tutelando e difendendo la visibilità che ci siamo costruiti e conquistati anno dopo anno e che mai intendiamo svendere o barattare .

Dal 2 Gennaio u.s. abbiamo ripreso con più determinazione cercando di non lasciare o peggio dimenticare qualcuno indietro .

 

 a)  Priorità alla stabilizzazione dei colleghi in servizio presso enti in dissesto e/o con piani di riequilibrio approvati facendo ricorso al fondo di rotazione (come MGL seguiamo direttamente i vari passaggi normativi a tutti i livelli istituzionali dal comune di residenza al parlamento nazionale);

 

b) Ricontrattualizzazione dei rapporti di lavoro del personale in servizio a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno a 36 ore settimanali( come MGL stiamo monitorando i dati richiesti ai sensi del DL 34/2019 a tutti i comuni siciliani con invio nota alla pec istituzionale dell’Amministrazione , per avere contezza degli spazi finanziari entro cui potersi muovere rivendicando il diritto di precedenza su altre forme di reclutamento ) ;

 

 c) Stabilizzazione del personale utilizzato in ASU (come MGL non possiamo dimenticare i colleghi con cui quotidianamente condividiamo sui rispettivi posti di lavoro questa amara esperienza del precariato, problematica ancora presente che a nostro modo di vedere le norme vigenti in materia di stabilizzazione non sono sufficienti a rimuovere, anzi …, posizione che sosteremo al tavolo permanente insediatosi presso il Dipartimento Regionale al Lavoro, dove siamo presenti a pieno titolo con una nostra rappresentanza sindacale MGL);

 

 d)  Ricontrattualizzazione nelle categorie professionali di originaria appartenenza, del personale contrattualizzato anni addietro presso gli enti regionali ( previa imposizione del declassamento …. solo per il volere di……)

                                               Il Segretario Generale

                                                   Giuseppe Cardenia                                             

Comunicato Stampa 12 Gennaio 2021

MGLFatta eccezione per qualche sporadica realtà locale sul territorio siciliano, ho la strana sensazione, oserei affermare quasi certezza, che la problematica precariato storico degli Enti Locali in Sicilia sia considerato da parte delle rispettive Amministrazioni un argomento chiuso con l’avvenuta stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato indipendentemente dal monte ore contrattualizzato e null’altro si ha a pretendere come categoria; quasi a sostenere, che oltre questo non si può andare se non per scelte soggettive demandate all’amministrazione di turno che torna ad inaugurare la stagione del consenso di cui per troppo tempo è stata defraudata, costretta com’è stata ad assecondare percorsi dettati non da logiche di partito ma da un Movimento di pensiero che ha affermato contro tutto e tutti un principio quella del diritto al lavoro non come baratto ma come dignità della persona. Nel merito di quanto rappresentato cerchiamo tuttavia di assecondare quell’ottimismo e quella positività che da sempre ha caratterizzato la nostra azione sindacale, intravedendo nell’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 e successivo decreto del 17 Marzo 2020, un percorso sostenibile e spendibile che pone le Amministrazioni di fronte a delle scelte ben precise, che non lasciano dubbi ad alibi che possano motivare soluzioni alternative alla ricontrattualizzazione dei rapporti di lavoro in essere da tempo parziale a tempo pieno al ricorrere di condizioni e presupposti di legge favorevoli, ovvero che nei piani triennali del fabbisogno personale adottati dall’ente non figurano categorie e profili professionali già presenti nella dotazione organica dell’ente .

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, abbiamo inoltrato ieri alla pec istituzionale delle Amministrazioni Locali presenti sul territorio della Regione Sicilia apposita nota con la quale sollecitiamo le Amministrazioni a notiziarci entro il prossimo 31 Gennaio 2021 in ordine agli spazi finanziari spendibili per la ricontrattualizzazione dei rapporti di lavoro da partime a fulltime, con specifica annotazione di limitare il ricorso a nuove assunzioni solo nel caso in cui non si riscontra tra le risorse umane in servizio categorie e profili professionali similari; riconoscendo di fatto il diritto di precedenza al personale contrattualizzato con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo parziale .

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali confidiamo nell’apporto insostituibile che i colleghi tutti potranno dare, condividendo il percorso intrapreso e sollecitando il riscontro della nota MGL prot. n. 1 del 11/01/2021 facendo pervenire a questo segreteria il dato relativo al valore della soglia percentuale definita ai sensi del’art 33 comma 2 del D.L. 34/2019 che individua la fascia in cui il comune và a collocarsi, ente virtuoso , non virtuoso, di fascia intermedia, dato importante per dare continuità alla nostra instancabile azione sindacale.

Si va AVANTI ….!!!       

                                               Il Segretario Generale

                                                                                  Giuseppe Cardenia

                   

 

 

 

Comunicato Stampa 7 Gennaio 2021

MGLIl c.d. Decreto Crescita, all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il decreto 17 Marzo 2020 adottato dal Presidente del Consiglio di Ministri a seguito di intesa in Conferenza Stato-Città in data 11 dicembre 2019, tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 gennaio 2020, recante (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni), interviene per dare attuazione all'art 33, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2019 con effetti dal 20 aprile 2020; consentendo di fatto ai comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione .

 

1. specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione :

 

a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;

 

 

b) Entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata.

 

 

2. individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;

 

Tabella 1,  sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della

Spesa del personale dei comuni rispetto alle Entrate correnti :

 

 

Fasce demografiche

Comuni

virtuosi

Comuni  Fascia intermedia

 con moderata incidenza della spesa personale

Comuni non virtuosi

con elevata incidenza della spesa personale

a) comuni con meno di 1.000 abitanti

29,50%

da 29,51% a 33,49%

33,5%

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

28,60%

da 28,61% a 32,59%

32,6%

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

27,60%

da 27,61% a 31,59%

31,6%

d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

27,20%

da 27,21% a 31,19%

31,2%

e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

26,90%

da 26,91% a 30,89%

30,9%

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

27,00%

da 27,1% a 30,99%

31%

g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti

27,60%

da 27,61% a 31,59%

31,6%

h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti

28,80%

da 28,81% a 32,79%

32,8%

i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

25,30%

da 25,31% a 29,29%

29,3%

 

3. determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

 

 

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’articolo 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’articolo 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’articolo 4 comma 1:

Tabella 2

                                     Fasce demografiche

 

 

         2020

 

    2021

 

   2022

 

      2023

 

  2024

a) comuni con meno di 1.000 abitanti

     23,0%

     29,0%

    33,0%

      34,0%

     35,0%

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

     23,0%

     29,0%

    33,0%

      34,0%

     35,0%

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

     20,0%

     25,0%

    28,0%

      29,0%

      30,0%

d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

     19,0%

     24,0%

    26,0%

       27,0%

      28,0%

e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

     17,0%

     21,0%

    24,0%

       25,0%

      26,0%

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

       9,0%

     16,0%

    19,0%

       21,0%

      22,0%

g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti

      7,0%

     12,0%

    14,0%

       15,0%

      16,0%

h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.

      3,0%

       6,0%

      8,0%

        9,0%

      10,0%

i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

      1,5%

       3,0%

      4,0%

        4,5%

        5,0%

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’articolo 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione

 

 

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo voluto riportare in premessa gli elementi essenziali cui le Pubbliche Amministrazioni devono fare riferimento alla luce del DPCM 17 Marzo 2020 attuativo dell'art 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ai fini di attivare nuove procedere di reclutamento personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche attraverso la ricontrattualizzazione die rapporti di lavoro in essere da tempo parziale a tempo pieno; ciò, a motivo di quanto questa segreteria intende portare avanti e sostenere nell'interesse esclusivo e prioritario della stessa, notiziando il personale interessato su concetti normativi fondamentali per non restare estranei ed emarginati dalla materia trattata, solo avendo un quadro chiaro entro cui muoversi si può fare risultato, tenendo conto dei processi di stabilizzazione ancora addivenire, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio presso enti in dissesto o con piani di riequilibrio approvati .

Un'informazione base che ci consenta di potere intraprendere un confronto con le rispettive amminstrazioni, avendo contezza di cosa vuol dire ente virtuoso , di fascia intermedia, non virtuoso, rispettare le soglie percentuali tra rapporto spesa di personale/entrate correnti, e così via ; avere contezza del proprio ente sotto il profilo di capacità assunzionali . 

 

Come segreterai MGL Regione e Autonomie Locali ci siamo già attivati nel merito presso le rispettive Amministrazioni con una propria nota inoltrata alla pec istituzionale dell'ente stesso.

                                                         

                                                           Il Segretario Generale

                                                                                           Giuseppe Cardenia

Comunicato Stampa 4 Gennaio 2021

MGLCon l’approvazione dell’Art.15 del Decreto–Legge 30 Novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 297 del 30/11/2020  è stato differito il termine delle elezioni per il rinnovo degli organismi di rappresentanza sindacale sui posti di lavoro presso Enti Locali come si riporta nel testo integrale : 

 

“Art. 15

Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale

 1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalita' telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.”  

 

Come Associazione sindacale di categoria MGL Regione e Autonomie Locali, riteniamo fondamentale e importante il ruolo demandato ai colleghi eletti nella componente RSU presso le rispettive Amministrazioni Locali di riferimento, perché espressione diretta dei lavoratori dipendenti che in modo democratico hanno conferito loro la rappresentanza della categoria demandando oneri e onori nel rivendicare ai tavoli istituzionali convocati le istanze dei lavoratori a tutela e salvaguardia dei diritti inviolabili dei medesimi, che sempre e comunque vanno affermati senza se e senza ma.

Forti di questo principio, che facciamo nostro al disopra di ogni tentativo di strumentalizzazione e/o azione di disturbo posto in essere da chi coltiva ben altri interessi, avviamo la nostra ferma azione sindacale, determinata più che mai ha sortire effetti sui posti di lavoro a difesa di quanti ci hanno conferito mandato .

Per quanto sopra rappresentato, diamo comunicazione che abbiamo già avviato una ricognizione presso tutte le amministrazioni locali presenti sul territorio della Regione Sicilia, per fare si che nessun lavoratore dipendente si senta estromesso o penalizzato per mancata applicazione del CCNL di riferimento, affermando la differenza che passa tra noi e gli altri, al di là se siamo o meno firmatari di CCNL del comparto e quindi titolati nella rappresentatività, dalla nostra metteremo a disposizione la professionalità di studi legali e la determinazione  che ci ha sempre contraddistinto .

                                             Il Segretario Generale

                                                     Giuseppe Cardenia

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